Le novità di inizio anno 2015, la Legge di Stabilità ed il Decreto Semplificazioni

Verona, li 29 gennaio 2015.

OGGETTO: LE NOVITA’ DI INIZIO ANNO, LEGGE STABILITA’ 2015 E DECRETO SEMPLIFICAZIONI.

 

Il Decreto Semplificazioni ( D.Lgs.175/2014 ) e la Legge di Stabilità 2015 ( L.190/2014 ) hanno introdotto alcune novità che hanno impatto sull’operatività di gran parte dei contribuenti.

1.BONUS RISPARMIO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

La Legge di Stabilità per il 2015 ha previsto la proroga al 31 dicembre 2015 del bonus per il risparmio energetico e del bonus per le ristrutturazioni edilizie.

I contribuenti dunque anche per le spese effettuate nel corso dell’anno 2015 riferite al risparmio energetico e alle ristrutturazioni edilizie, potranno usufruire delle relative detrazioni di imposta pari rispettivamente al 65% e al 50% (in unico 2016 o 730 2016).

 

Agevolazione Periodo misura
Risparmio energetico DAL 6.6.2013 AL 31.12.2015 65%
DAL 1.1.2016 36%
Ristrutturazioni edilizie DAL 26.6.2012 AL 31.12.2015 50%
DAL 1.1.2016 36%

1.1. Risparmio energetico (detrazione sia IRPEF che IRES):

Sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti spetta una detrazione del 65%, da ripartire in dieci anni.

Dal 1° gennaio 2016 il beneficio sarà del 36%, ovvero quello ordinariamente previsto per i lavori di ristrutturazione edilizia.

1.2. Ristrutturazioni edilizie (detrazione IRPEF):

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015, la detrazione Irpef sale al 50%, sempre con il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, da ripartire in dieci quote annuali.

1.3. Bonus mobili

Si precisa che la detrazione del 50% spetta anche sulle ulteriori spese sostenute, sempre nel periodo dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, per l’acquisto:

  1. di mobili
  2. di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Tale ulteriore detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, ed è calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 10.000 euro.

Dal 1° gennaio 2016 il beneficio sarà del 36%.

 

Si ricorda che … Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota IVA agevolata del 10%.

1.4. Comunicazione proseguimento lavori risparmio energetico

Il decreto Semplificazioni in merito agli adempimenti previsti per la fruizione della detrazione IRPEF e IRES per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, sopprime l’obbligo di inviare la comunicazione all’Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta.

La soppressione dell’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate riguarda:

– i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per le  spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguiranno nel 2015;

– i soggetti con il periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, per le spese sostenute nel periodo di imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scada a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.

 

Si ricorda che … Non sono applicabili anche in relazione a fattispecie di omesso o irregolare invio della comunicazione commesse prima dell’entrata in vigore del decreto per le quali, alla medesima data, non sia intervenuto provvedimento di irrogazione definitivo.

1.5. Incremento della ritenuta d’acconto sui bonifici

La ritenuta a titolo di acconto che le banche e le Poste Italiane SPA devono operare all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti, per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta, viene incrementata dal 4% all’8%.

La nuova ritenuta si applica a partire dal 1° gennaio 2015.

 

  1. LIMITE PER LA DETRAIBILITÀ IVA DEGLI OMAGGI

Il Decreto Semplificazioni allinea il limite per la detraibilità dell’IVA sugli acquisti di beni destinati a essere omaggiati a quello previsto per la deducibilità integrale dei costi sostenuti per l’acquisto dei medesimi beni ai fini IRES/IRPEF, in base all’art. 108, co.2, D.P.R. 917/1986.

Tale articolo prevede che i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati a omaggio, ricompresi fra le spese di rappresentanza in base al D.M. 19.11.2008, sono deducibili integralmente se di valore unitario non superiore a euro 50, considerando nel costo la parte dell’IVA indetraibile.

Si ricorda inoltra che lo stesso D.M. 19.11.2008 prevede che, affinchè gli omaggi si possano qualificare tra le spese di rappresentanza, occorre che tali spese soddisfino i seguenti requisiti:

– gratuità

– finalità promozionali e di pubbliche relazioni

– ragionevolezza a generare benefici economici per l’impresa

– coerenza con usi e pratiche commerciali del settore.

Nella previgente normativa, l’indetraibilità dell’IVA  sull’acquisto di beni da omaggiare, rientranti nelle spese di rappresentanza, operava se il costo unitario dei beni era superiore a euro 25,82.

Si ricorda che … A seguito della modifica introdotta dal Decreto Semplificazioni, l’IVA sugli acquisti di beni destinati a essere omaggiati qualificabili come spesa di rappresentanza e quindi non rientranti nell’attività dell’impresa è:

– detraibile se il costo unitario dell’omaggio è inferiore a euro 50,00;

– indetraibile se il costo unitario dell’omaggio è superiore a euro 50,00.

L’art. 30 del Decreto Semplificazioni, inoltre, eleva a euro 50 anche il limite relativo alle prestazioni di servizio oggetto di omaggio, entro cui l’IVA sugli acquisti è detraibile; mentre le cessioni in omaggio del servizio sono fuori campo di applicazione IVA.

Nessuna modifica è invece stata disposta alla normativa riguardante gli omaggi di beni rientranti nell’attività d’impresa.

 

  1. RITENUTE AGENTI

I soggetti che percepiscono provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, che, nell’esercizio della propria attività, si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi – possono usufruire della ritenuta di acconto in misura ridotta ovvero commisurata al 20% dell’importo delle provvigioni stesse, avendo cura di inviare apposita dichiarazione ai soggetti che corrisponderanno le provvigioni.

Il Decreto Semplificazioni, fermo restando che sarà un decreto ministeriale a dettare la relativa disciplina di attuazione, introduce la facoltà di inviare la dichiarazione in oggetto anche tramite casella di posta elettronica certificata e attribuisce alla stessa dichiarazione validità pluriennale, fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente.

Si ricorda che … L’omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle predette condizioni comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative da euro 258 a euro 2.065.

 

  1. CERTIFICAZIONE UNICA

Sono ufficiali – sul sito dell’Agenzia delle Entrate – alcuni modelli dichiarativi fiscali, tra cui la Certificazione Unica.

La Certificazione Unica prende il posto, dal 2015, del CUD e delle certificazioni delle ritenute in forma libera per lavoratori autonomi, redditi diversi e provvigioni.

Il nuovo modello dovrà essere compilato e consegnato entro il 28 febbraio da parte dei sostituti di imposta ai lavoratori dipendenti ed assimilati e agli altri soggetti ai quali sono state corrisposte somme soggette a ritenute alla fonte, di cui al Capo III del DPR 600/1973.

Successivamente la CU dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 9 marzo 2015 (in quanto il 7, scadenza originariamente prevista, cade di sabato).

Attenzione quindi ai sostituti di imposta che da quest’anno non potranno più rilasciare in formato libero ai percipienti redditi di lavoro autonomo ma dovranno organizzarsi, anche informaticamente, per redigere la certificazione sul modello approvato.

 

 

Lo Studio rimane a completa disposizione per chiarimenti e approfondimenti sulla questione.

Si porgono i nostri migliori saluti.

 

 

p-Studio DANIELI