Lavoro Accessorio – Voucher

Circolare n. 8/2015                                                                      San Martino Buon Albergo 1 settembre 2015

Oggetto : lavoro accessorio / voucher.

 

Il D. lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 ha abrogato e sostituito integralmente gli articoli da 70 a 73 del D.lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi), nell’ottica di consentire il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio (Voucher) per le attività lavorative in tutti i settori produttivi, garantendo, nel contempo, la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati.
Tale norma introduce importanti novità in ordine:
· al limite massimo del compenso che il prestatore può percepire;
· alla possibilità di remunerazione con i voucher dei soggetti percettori di prestazioni integrative del salario e/o di prestazioni a sostegno del reddito (Naspi – disoccupazione, cassa integrazione, mobilità);
· all’obbligo di comunicazione preventiva in capo al committente;
· alla possibilità di acquisto esclusivamente telematica dei voucher da parte di committenti imprenditori o professionisti.

Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni in ordine alla richiamata disciplina.

1. Limiti alle prestazioni di lavoro accessorio
E’ stato innalzato il limite massimo del compenso che il prestatore può percepire con riferimento alla totalità dei committenti, da 5.000,00 a 7.000,00 euro (rivalutabili annualmente) stabilendo che “per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, a compensi superiori a 7.000,00 euro (lordo € 9.333,00) nel corso di un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre).
Rimane, invece, immutato il limite di 2.000,00 euro per le prestazioni rese nei confronti del singolo committente imprenditore o professionista.
Il valore, in riferimento all’anno 2015, “annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente”, è pari a 2.020,00 euro (lordo 2.693,00).
Le disposizioni si applicano anche in agricoltura:
a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università;
b) alle attività agricole svolte dai produttori con un volume d’affari non superiore a € 7.000,00. Tali attività, non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Viene, altresì, confermata e resa strutturale, la possibilità per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di effettuare prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, nel limite complessivo di €3.000,00 (lordo € 4.000,00) di compenso per anno civile.
Il predetto limite complessivo dei € 3.000,00 di compenso, per l’anno in corso, è da intendersi comprensivo anche delle prestazioni di lavoro accessorio già rese dal 1.1.2015 al 24.6.2015 (giorno precedente all’entrata in vigore del D.L. 81).
2. Modalità di acquisto
Una importante novità è introdotta dall’art 49, comma 1, che prevede, per i committenti imprenditori o liberi professionisti, l’obbligo di acquistare esclusivamente con modalità telematiche attraverso:
la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico). Le modalità di accesso, acquisto e gestione dei voucher “telematici” sono descritti nell’allegato 1.
Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;
Banche Popolari abilitate.
Di converso, i committenti non imprenditori o professionisti, possono continuare ad acquistare i buoni, oltre che attraverso i canali sopra descritti, anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale.
Non possono più essere acquistati buoni lavoro cartacei presso le sedi INPS, ad eccezione, e comunque fino al 31/12/2015, di quelli riferiti alla corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting introdotti, in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015.
3. Misura del voucher
In attesa dell’emanazione del decreto di cui al comma 1 dell’art.49, e fatte salve le
prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10,00 euro e nel settore agricolo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
4. Comunicazione telematica della prestazione di lavoro accessorio
L’art 49, comma 3, prevede, inoltre, l’obbligo di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, prima dell’inizio della prestazione, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. Tuttavia, il Ministero del Lavoro, con nota n.3337 del 25 giugno 2015 ha chiarito che, al fine dei necessari approfondimenti in ordine all’attuazione dell’obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione in questione sarà effettuata secondo le attuali procedure.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento per quanto illustrato nella presente informativa e di dubbi applicativi relativi alla gestione pratica di particolari casi aziendali.

Cordiali saluti.

p. Studio Danieli – Centro Più

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