La comunicazione dei voucher dopo il correttivo

Circolare n. 9/2016

San Martino Buon Albergo 10 ottobre 2016

Oggetto: la comunicazione dei voucher dopo il correttivo.

Gentile Cliente,

è stato approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri, il decreto correttivo dei cinque decreti delegati del Jobs Act. Il decreto in questione è il D. Lgs. 185/2016 del 24/09/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 7 ottobre ed entrato in vigore da sabato 8 ottobre.

La novità di più immediato interesse riguarda il lavoro accessorio – voucher, al fine di garantire la piena tracciabilità dei voucher ed evitarne l’uso fraudolento.

Tra gli obblighi previsti, come già anticipato nella precedente circolare n. 8 dello Studio, vi è la comunicazione preventiva, entro 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, alla sede territoriale del neo Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La normativa genererà sicuramente un ricorso più oculato al lavoro accessorio, a causa della complicata gestione della procedura.

Ricordiamo che per prestazioni di lavoro accessorio, voucher, si intendono le attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a € 7.000,00 netti nel corso di un anno civile e nel limite di € 2.000,00 netti a favore di ciascun committente, € 3.000,00 se percettore di prestazioni integrative a sostegno al reddito (disoccupazione, cassa integrazione, mobilità, …). Si ricorda che non è possibile utilizzare il lavoro accessorio in caso di appalti.

Per l’utilizzo del voucher, quindi il committente dovrà acquistare (esattamente come in passato) gli stessi presso le rivendite autorizzate; abbinare il voucher acquistato nel portale dell’INPS, inviare comunicazione prima dell’inizio della prestazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, sede di competenza, (e non più alla Direzione Territoriale del Lavoro), indicando:

  • il codice fiscale dei lavoratori o i suoi dati anagrafici;
  • la durata e il luogo di svolgimento della prestazione.

Fino a quando il Ministero non darà indicazioni al riguardo, la strada più cauta si ritiene possa essere quella di utilizzare le forme previste per il lavoro intermittente (a chiamata) :

Si allega fac-simile da compilare e inviare

Per quanto concerne i lavoratori agricoli, ferma restando la necessità di comunicazione, è previsto un termine diverso per la comunicazione della prestazione di lavoro accessorio: gli imprenditori agricoli saranno infatti tenuti ad effettuare la comunicazione (corredata dagli elementi e con le modalità di cui sopra) con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento per quanto illustrato nella presente informativa e di dubbi applicativi.

Cordiali saluti.

p. Studio Danieli – Centro Più – Stefano Danieli

Richiamo al D. Lgs. n. 181/2015 art. 49, comma 3:

“I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni. Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124. ”

Per info potrà rivolgersi allo Studio di gestione del personale Centro Più Srl tel. 0458780555 paghe@studiodanieli.net

Comunicazione Obbligatoria Lavoro accessorio

 

Datore di Lavoro non agricolo

 

Indirizzo: DTL-Verona@lavoro.gov.it

Denominazione ____________________________

 

codice fiscale ____________________   e-mail ________________________

 

luogo di svolgimento dei lavori ____________________________________________

 

elenco lavoratori – prestazioni lavorative

 

dati anagrafici o

codice fiscale lavoratore              Data inizio  dalle – alle ore*         Data fine

 

_____________________         __/__/2016  __:__         – __:__         __/__/2016

 

_____________________         __/__/2016  __:__         – __:__         __/__/2016

 

_____________________         __/__/2016  __:__         – __:__         __/__/2016

 

_____________________         __/__/2016  __:__         – __:__         __/__/2016

 

_____________________         __/__/2016  __:__         – __:__         __/__/2016

 

_____________________         __/__/2016  __:__         – __:__         __/__/2016

 

 

* in caso di pausa, compilare due righe, 1^ riga con interruzione, 2^ riga con ripresa

 

Annullamento 

Selezionare la casella per effettuare l’ANNULLAMENTO delle prestazioni sopraindicate.