JOBS ACT – decreti legislativi di attuazione.

Circolare n. 7/2015                                                      San Martino Buon Albergo 11 maggio 2015

Oggetto: JOBS ACT – decreti legislativi di attuazione.

Egregi Clienti,
il Consiglio dei Ministri nell’attuazione alla delega contenuta nella L. 183/2014, JOBS Act, ha approvato ad oggi due dei quattro decreti legislativi previsti.

· Il primo decreto contiene le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti D. Lgs. n. 23.
Lo spirito è quello di modificare la disciplina del licenziamento con riferimento alle nuove assunzioni effettuate dal 7 marzo 2015 adottando la tipologia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutela crescente agganciato ad uno sgravio contributivo triennale previsto dalla Legge di Stabilità 2015 con un apparato sanzionatorio che renda sostenibile l’eventuale licenziamento per motivo economico agganciato all’anzianità di servizio.
Un aumento progressivo dell’ indennità in capo al datore di lavoro al crescere dell’anzianità di servizio del lavoratore, con un minimo di 4 mensilità e un massimo di 24 mesi per le aziende con più di 15 dipendenti; da 2 mensilità a 6 mensilità per le aziende con meno di 15 dipendenti.
Il licenziamento discriminatorio o intimato verbalmente è nullo con diritto alla reintegra nel posto del lavoro. La forma scritta del licenziamento è un requisito indispensabile.
Il licenziamento di lavoratore in maternità o entro l’anno di matrimonio, sono altri casi di nullità.

· Il secondo decreto contiene le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria D. Lgs. n. 22.
Il provvedimento ha definito le disposizione relative a :
– Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI), dal 1° maggio 2015, in sostituzione delle prestazioni di ASPI e Mini-Aspi altrimenti già indennità di disoccupazione; fornisce una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perso involontariamente il posto di lavoro in quanto, licenziati, dimessi per giusta causa, termine del contratto a tempo determinato, dimissioni entro il primo anno di età del bambino.

– Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL); in via sperimentale per il 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, esclusi gli amministratori, iscritti alla gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

– Assegno di disoccupazione (ASDI); è prevista in via sperimentale a partire dal 1° maggio 2015, l’assegno di disoccupazione ASDI, a favore dei lavoratori che abbiano già fruito della NASPI, ancora privi di occupazione ed in condizione economica di bisogno, quindi un’ulteriore tutela a sostegno del reddito.

– Contratto di ricollocazione – politiche attive. Il soggetto in stato di disoccupazione ha diritto ad una assistenza nella ricerca di una nuova occupazione, rendendosi parte attiva alle iniziative proposte, partecipandovi. Per il profilo personale di occupabilità è riconosciuta una somma denominata “dote individuale di ricollocazione”.

· Il terzo decreto in fase di attuazione contiene il testo semplificato delle tipologie contrattuali. Prevede l’abrogazione espressa di tre tipologie contrattuali: lavoro ripartito, lavoro a progetto, associazione in partecipazione con apporto di lavoro.
Il contratto di lavoro a progetto è una forma contrattuale destinata a sparire. I contratti in essere possono proseguire fino a scadenza, solo per questo 2015.
A partire dal 2016, invece, vanno trasformati. Scatterà il tempo indeterminato se la prestazione è continuativa, di contenuto ripetitivo, con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento a tempi e luogo di lavoro.
Potranno invece sopravvivere i contratti a progetto nel caso in cui ci siano specifici accordi con i sindacati, oltre che per i professionisti iscritti agli ordini, e i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni. Tutto questo vale per il privati, nella PA è tutto rinviato al 2017.

RICHIAMO
Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del 2015 ai sensi dell’articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. (Legge di Stabilità)
Si applica a tutti i datori di lavoro, escluso il lavoro domestico, e spetta a condizione che:
– nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato;
– nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo;
– l lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro per la stessa agevolazione.
La misura dell’esonero è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di un importo pari a € 8.060,00 su base annua.
Riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, sperimentale per il 2015.
La sua durata è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione con scadenza il 31 dicembre 2017.
Lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti
p. Centro Più Srl – Studio Danieli

per info potrà rivolgersi allo Studio di gestione del personale Centro Più Srl tel. 0458780555 paghe@studiodanieli.net