IVA, il Reverse Charge e lo Split Payment

Verona, li 29 gennaio 2015.

 

OGGETTO: NOVITA’ IN TEMA DI IVA, REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT.

 

La Legge di stabilità interviene allargando la casistica applicativa del reverse charge ed introducendo un meccanismo applicativo, con effetti gestionali rilevanti, per il versamento dell’IVA su fatture verso le PA. Le deroghe ai normali meccanismi di rivalsa e versamento iniziano ad essere di sempre più ampia applicazione.

 

  1. REVERSE CHARGE

Il meccanismo del reverse charge, previsto dall’articolo 17, comma 5, del D.P.R. n. 633/72, prevede l’assolvimento dell’IVA da parte del cessionario soggetto passivo d’imposta.

A tal fine:

– la fattura è emessa dal cedente/prestatore senza addebito di IVA con l’annotazione “inversione contabile” e l’indicazione della norma si riferimento;

– la fattura è integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta;

– la fattura è annotata dal cessionario sia nel registro delle fatture emesse o corrispettivi sia nel registro degli acquisti.

1.1. Le novità normative

Le modifiche riguardanti il reverse charge consistono – in sostanza – in un ampliamento delle ipotesi in cui il fornitore emette fattura senza addebito dell’imposta che sarà assolta direttamente dal cessionario/committente soggetto passivo Iva.

Tutte le novità introdotte sono operative dal 1 gennaio 2015, con eccezione del reverse charge per le forniture alla grande distribuzione (art. 17 d-quinquies DPR 633/72) che è subordinato al rilascio di apposita deroga da parte dell’Unione europea.

NOVITÀ NORMATIVA

Con effetto dal 1/1/2015

LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2015). (GU n. 300 del 29-12-2014)

Art. 1 comma 629

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 17, sesto comma:

1) alla lettera a), dopo le parole: «alle prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti:

«diversi da quelli di cui alla lettera a-ter)»;

2) dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:

«a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici»;

3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

«d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell’articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;

d-ter) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;

d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, lettera a);

d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3)»

1.1.1. Aumenta la schiera di attività e soggetti del reverse charge

Viene esteso alle seguenti prestazioni di servizi e cessioni di beni, a partire dal 1°gennaio 2015:

 

– (quando relativi ad edifici) servizi di pulizia, servizi di demolizione e servizi di installazione di impianti;

– trasferimenti di quote di emissione di gas ad effetto serra di cui all’art. 3 della Direttiva 2003/87/CE;

– trasferimenti di certificati relativi al gas e all’energia elettrica e di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE;

– cessioni di gas ed energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori ai sensi dell’art. 7-bis comma 3 lettera a) del DPR 633/1972, ossia quei soggetti la cui attività principale è costituita dalla rivendita di gas, energia elettrica, calore o freddo (il cui consumo personale è trascurabile);

– cessioni di beni effettuate a supermercati (codice ATECO 47.11.2), ipermercati (codice ATECO 47.11.1) e discount alimentari (codice ATECO 47.11.3).

 

1.2. La rilevanza oggettiva dell’estensione del reverse charge alle prestazioni di pulizia, demolizione, … (art. 17 lett a-ter) DPR 633/1972)

Richiama attenzione il coordinamento tra l’integrazione della lettera a) comma 6 dell’art. 17 DPR 633/72 e l’inserimento della lettera a-ter) nello stesso comma e articolo.

Escludere le prestazioni di servizi di cui alla lettera a-ter (pulizia, demolizione, … relativa a edifici) dal richiamo applicativo delle disposizioni sul reverse charge rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attivita’ di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore equivale a evidenziare la rilevanza “oggettiva” delle prestazioni individuate dalla nuova norma.

In sostanza non fa differenza – a tal fine – il fatto che i servizi siano resi a un soggetto operante nel settore edile o che si tratti di prestazioni eseguite nei confronti di un appaltatore o di un altro subappaltatore.

Si ricorda che… Nel settore edile il reverse charge viene esteso alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento, ma queste prestazioni devono essere relative ad edifici;

Non rientrano quindi nel reverse charge se non sono riconducibili a un bene qualificabile come edificio (i lavori di completamento di beni diversi da edifici, per esempio, non vanno fatturati in reverse charge).

Saranno necessari chiarimenti sulla nozione di edificio in questo contesto, se tale regime si applica anche se gli interventi si applicano solo su parti di essi e se la previsione coinvolge gli operatori di specifiche categorie ATECO (ad esempio la F)

 

  1. LO SPLIT PAYMENT

La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, ha introdotto un nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA denominato “split payment” da utilizzarsi a partire dal 1° gennaio 2015 in caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di Stato e enti pubblici.

 

2.1. Il nuovo art. 17-ter del DPR 633/1972

In particolare, il nuovo art. 17-ter del DPR 633/1972, introdotto dal comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità 2015 ed intitolato “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici”, fa riferimento a cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di:

– Stato

– organi dello Stato, dotati di personalità giuridica

– enti pubblici territoriali e consorzi di enti pubblici (art. 31 del TUEL – DLgs 267/2000)

– camere di commercio

– istituti universitari

– aziende sanitarie locali ed enti ospedalieri

– enti pubblici di ricovero e cura a carattere prevalentemente scientifico

– enti pubblici di assistenza e beneficenza

– enti di previdenza

sia che agiscano nelle loro vesti istituzionali sia in qualità di enti commerciali. Eccezione espressa nella legge si ha nel caso di compensi per prestazioni di servizi in cui l’ente pubblico, in qualità di sostituto d’imposta, effettua ritenute alla fonte e nel caso in cui l’ente è debitore d’imposta in quanto soggetto agli obblighi di reverse charge.

2.2. Le modalità operative

Sebbene il decreto attuativo sia in sede di stesura, ad oggi si può desumere che, con il regime dello split payment, il prestatore o cedente emette fattura nelle modalità ordinarie (indicando il riferimento all’art. 17-ter del DPR 633/1972), quindi con la rivalsa dell’Iva; quest’ultima, tuttavia, non verrà incassata dal fornitore bensì versata direttamente dall’ente pubblico.

In sede di registrazione della fattura, dunque, l’IVA verrà annotata nel registro Iva vendite ma non ricadrà nella liquidazione periodica.

Lo storno dell’IVA può essere effettuato con una scrittura successiva alla registrazione della fattura, ovvero con apposita scrittura che indichi contestualmente alla registrazione della fattura l’ammontare dell’IVA sia in dare sia in avere.

Anche se risulta esposta nella fattura emessa dal fornitore, l’IVA non è da ritenere credito vantato da quest’ultimo in quanto è, a priori, escluso dalla possibilità di sua percezione.

La PA è tenuta al versamento dell’Iva all’erario che resta quindi l’unico beneficiario.
2.2.1. Alcuni casi particolari

Intervento sostitutivo in presenza di Durc negativo

Il regolamento di attuazione del codice contratti appalto pubblici (D.lgs. 163/2006), prevede che le PA richiedano il Durc prima di effettuare pagamenti a favore dei propri fornitori ed in presenza di irregolarità attivino il c.d. “intervento sostitutivo”, ovvero paghino l’importo dovuto direttamente all’istituto previdenziale e/o assicurativo creditore.

Tale procedimento, nel caso di fatture soggette al regime dello split payment, deve essere avviato con riferimento solo alla parte di credito effettivamente vantato dal fornitore, cioè all’importo dell’imponibile della fattura, quindi escluso IVA.

Creditore pignoratizio e debitore pignorato

Le sentenze per pignoramento dei crediti nei confronti di PA dovranno tener conto della nuova norma e pertanto stabilire il pignoramento di somme solo nel limite del debito esigibile, cioè al netto dell’Iva.

Rimborsi IVA

Le società che lavorano prevalentemente con Stato e enti pubblici, non incassando più l’IVA sulle fatture emesse nei confronti delle P.A., potranno incorrere in alcuni problemi di natura finanziaria. Tali soggetti infatti tenderanno ad avere costantemente un credito IVA di importo rilevante: a tal proposito si attende un provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze con cui saranno individuate le modalità e i termini per ottenere il rimborso IVA, che dovrebbe essere eseguito in via prioritaria, e con cui si chiarirà se tali operazioni possano rientrare tra quelle previste agli art. 30 e 38 bis del D.P.R. 633/72 per i rimborsi immediati.

2.3 Il periodo transitorio

Fatture emesse nel 2014 ad esigibilità differita e non ancora incassate al 1°gennaio 2015

Si precisa che il comunicato stampa del MEF n. 7 del 09 gennaio 2014 chiarisce la prassi da seguire in caso di fatturazione ad enti pubblici in regime di esigibilità differita (art.6, comma 5 del DPR 633/1972).

Il regime dello split payment, infatti, ha effetto dalle fatture emesse a partire dal 1°gennaio 2015, la cui esigibilità si verifica successivamente a tale data. Il testo del comma 629, secondo cui il regime fa riferimento alle operazioni esigibili a partire dal 1°gennaio 2015 viene in parte modificato.

Le fatture emesse nel 2014 ma non ancora incassate al 1° gennaio 2015 seguono ancora il vecchio regime (l’IVA a debito viene incassata dal fornitore e ricade nella liquidazione periodica); è opportuno pertanto tenerle distinte da quelle emesse da parte dei fornitori nel corso del 2015 al fine dello specifico trattamento, contabile e dei pagamenti.

  1. SINTESI DELLE DIFFERENZE TRA REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

Tali istituti sono entrambi deroghe agli ordinari meccanismi IVA di rivalsa (il reverse charge) ovvero di obbligo di versamento.

Ecco in sintesi le differenze operative:

Azione Reverse charge (art. 17 comma 6 DPR 633/1972) Split payment (art. 17 ter DPR 633/1972)
Emissione della fattura – Senza indicazione dell’IVA

– Con indicazione della norma di riferimento

– Con indicazione dell’IVA

– Con indicazione della norma di riferimento

Ricezione della fattura – Integrazione documento con indicazione aliquota e ammontare IVA – Nulla
Registrazione da parte del cedente – Nel registro fatture di vendita o registro dei corrispettivi – Nel registro fatture di vendita o registro dei corrispettivi
Registrazione da parte del cessionario/committente – Nel registro fatture di acquisto

– Nel registro fatture di vendita

– Nel registro fatture di acquisto
Adempimenti a seguito della liquidazione IVA del cedente – Nulla – Storno dell’ammontare dell’IVA
Adempimenti a seguito della liquidazione IVA del cessionario/committente – IVA su acquisti

– IVA su vendite

– Paga l’importo dell’IVA all’Erario, secondo le regole in corso di definizione

 

Lo Studio rimane a completa disposizione per chiarimenti e approfondimenti sulla questione.

Si porgono i nostri migliori saluti.

p.Studio DANIELI