congedo di paternità obbligatorio – bonus bebè/mamma

Circolare n. 3/2018

San Martino Buon Albergo 15 gennaio 2018

 Oggetto: congedo di paternità obbligatorio – bonus bebè/mamma.

Gentile Cliente,

ricordo che la legge di bilancio 2017 ha previsto la proroga del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti per le nascite e le adozioni/affidamenti dell’anno 2018, mentre la Legge di Bilancio 2018 ha posticipato il bonus bebè di euro 800 anche al 2018.

– CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITA’

La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, per l’anno 2018, passa da 2 a 4 giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa.

Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre lavoratore dipendente entro e non oltre il quinto mese di vita del bambino o dall’adozione/affidamento e quindi durante il congedo di maternità della lavoratrice madre o anche successivamente purché entro il limite temporale dei 5 mesi dalla nascita del figlio.

Tale congedo si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità.

Si ricorda che, secondo quanto affermato dall’Inps, questi congedi non possono essere frazionati ad ore.

Per i giorni di congedo obbligatorio, il padre lavoratore ha diritto ad un’indennità giornaliera, a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione.

Presentazione della domanda

Per usufruire dei giorni di congedo obbligatorio, anche non consecutivi, il padre lavoratore dipendente deve comunicare, al proprio datore di lavoro, per iscritto e con un anticipo di almeno quindici giorni, le date in cui intende utilizzare il congedo. Se richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso dei quindici giorni si calcola sulla data presunta del parto.

– CONGEDO FACOLTATIVO DI PATERNITA’

Per l’anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Il congedo facoltativo, a differenza da quello obbligatorio, è condizionato alla scelta della lavoratrice madre di non fruire di un giorno di congedo maternità. Il giorno fruito dal padre anticipano quindi il termine finale del congedo di maternità della madre.

Per il giorno di congedo facoltativo, il padre lavoratore ha diritto ad un’indennità giornaliera, a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione.

Presentazione della domanda

Anche per usufruire del giorno di congedo facoltativo, il lavoratore padre deve comunicare al proprio datore di lavoro, per iscritto e con un anticipo di almeno quindici giorni, la data in cui intende utilizzare il congedo. Inoltre, deve allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante il giorno equivalente a quello richiesto dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità. La predetta dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro della lavoratrice madre, a cura di uno dei due genitori.

L’Istituto provvederà alle verifiche necessarie per accertare la correttezza dei comportamenti dei fruitori dei congedi.

– BONUS MAMMA DI 800 EURO

Anche per il 2018 è possibile presentare la domanda per richiedere il premio alla nascita di 800 euro (bonus mamma domani) per la nascita o l’adozione di un minore.Il premio alla nascita viene corrisposto direttamente dall’INPS in un’unica soluzione per evento e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato, già a decorrere dal 1° gennaio 2017. In fase di presentazione della domanda è necessario specificare l’evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente:

compimento del settimo mese di gravidanza;

nascita, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;

adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva;

affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza o affidamento preadottivo internazionale.

La domanda deve essere presentata direttamente dalla lavoratrice dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi della nascita, adozione o affidamento, esclusivamente online tramite:

– il servizio dedicato sul sito www.inps.it;

– gli enti di patronato;

– il Contact center Integrato al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06164164 da rete mobile.

Ulteriori precisazioni, nella circolare INPS n. 78 del 28 aprile 2017, con le istruzioni dettagliate per presentare la domanda e l’elenco della documentazione necessaria

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Danieli – Centro Più

 

per informazioni potrà rivolgersi allo Studio – Centro Più Srl tel. 0458780555 stefanodanieli@studiodanieli.net