Assunzioni disabili/riservatari, nuovi obblighi dal 2017.

Circolare n. 2/2017        San Martino Buon Albergo 16 gennaio 2017

 

 

Oggetto: assunzioni disabili/riservatari, nuovi obblighi dal 2017 per le aziende con più di 15 dipendenti.

 

Gentile Cliente,

come già anticipato nelle precedenti circolari, per effetto del Decreto Legislativo Jobs Act n. 81/2015, dal 1 gennaio 2017 scatta in automatico l’obbligo per i datori di lavoro con più di 14 lavoratori di assumere lavoratori disabili, iscritti al collocamento mirato.

Le aziende dovranno quindi adeguarsi alle novità per l’inserimento di un lavoratore tra gli invalidi civili con percentuale di invalidità dal 46 al 100%, invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%, gli invalidi per servizio, invalidi di guerra e civili di guerra con minorazioni dalla prima all’ottava categoria, i non vedenti e i sordomuti, categorie protette quali, profughi italiani, orfani e vedove di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ed equiparati, vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata.

Ambito di applicazione:

  • nessun obbligo per le aziende fino a 14 dipendenti;
  • aziende dai 15 ai 35 dipendenti, obbligo di assunzione di n. 1 soggetto disabile;
  • aziende dai 36 ai 50 dipendenti, obbligo di assunzione di n. 2 soggetti disabili;
  • aziende con oltre 50 dipendenti, obbligo a riservare il 7% dei posti disponibili a favore dei disabili, più l’1% a favore delle categorie protette.

Nel calcolo del numero di disabili da assumere obbligatoriamente, si deve tenere conto di tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, escludendo i lavoratori a tempo determinato con contratto di durata inferiore a 6 mesi, i disabili, i soci di cooperativa di produzione e lavoro, dirigenti, lavoratori con contratto di inserimento e con somministrazione, lavoratori a domicilio, apprendisti.

Per le aziende in particolari situazioni, è possibile sospendere temporaneamente o essere esonerate dall’obbligo di assunzione se si trovano:

  • In ristrutturazione e riorganizzazione o conversione aziendale con intervento della CIGS;
  • In situazione dichiarata di fallimento o liquidazione;
  • In contratto di solidarietà.

L’esonero parziale dall’obbligo si assunzione di disabili è ottenibile dai datori di lavoro, solo in presenza di speciali condizioni e natura dell’attività lavorativa:

  • Prestazione lavorativa faticosa o pericolosa connaturata al tipo di attività;
  • Particolari modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

L’esonero parziale si sostanzia nel versamento di un contributo pari a € 30,64 per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non assunto.

L’obbligo si può considerare assolto anche mediante convenzioni di inserimento temporaneo con finalità formative, con distacco presso cooperative sociali, imprese sociali, e altro.

Le aziende entro il 31 gennaio 2017, invieranno telematicamente al Ministero del Lavoro, per il tramite del nostro Studio, il prospetto informativo relativo all’anno 2016, con la situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile.

Con il Jobs Act sono state modificate le sanzioni applicate in caso di mancato adempimento dell’obbligo di assumere dipendenti disabili, dal 1 gennaio 2017 sarà di € 153,20 euro per ogni giorno e per ogni disabile non assunto.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento per quanto illustrato nella presente informativa e di dubbi applicativi.

Cordiali saluti.

                                                                                                                                 Stefano Danieli

 

 

per info potrà rivolgersi allo Studio di gestione del personale Centro Più Srl tel. 0458780555 paghe@studiodanieli.net