ASSEGNI FAMILIARI domanda all’INPS

Circolare n. 5/2019

San Martino Buon Albergo 29 marzo 2019

Oggetto: Assegno per il nucleo familiare, dal 1° aprile inoltro domanda all’INPS.

Con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019, l’ INPS ha comunicato che, dal 1 aprile 2019, le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti, dovranno essere presentate esclusivamente all’INPS in modalità telematica.

Non più moduli cartacei da presentare al datore di lavoro, ma soltanto una trasmissione telematica all’INPS che effettuerà il calcolo dell’importo spettante.

Ciò per garantire l’esattezza del computo, il diritto del lavoratore a beneficiare dell’assegno familiare, determinare la misura della prestazione familiare in relazione alla composizione del nucleo familiare e dei redditi conseguiti nel periodo di riferimento, anche ai fini della protezione dei dati personali.

Le domande già presentate in modalità cartacea entro il 31 marzo 2019 e riferite anche al periodo 1 aprile 2019 – 30 giugno 2019, seguono le attuali procedure sinora utilizzate.

Dal 1° luglio p.v., il lavoratori dovranno inoltrare telematicamente una nuova domanda per il periodo 1 luglio 2019 – 30 giugno 2020.

Dopo il 1 luglio 2019 non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER I LAVORATORI

Per la presentazione della domanda, il lavoratore ha a disposizione due canali:

  • – via WEB, accedendo al servizio on –line, sul sito inps.it , mediante PIN dispositivo, identità SPID (il servizio sarà disponibile dal 1 aprile);
  • – rivolgendosi ad un Patronato o altri intermediari dell’Istituto, anche in assenza del PIN personale dispositivo.

In caso di variazione della composizione del nucleo familiare o dei livelli di reddito familiare, la domanda dovrà essere aggiornata e presentata sempre dal lavoratore interessato.

Sarà possibile visionare l’esito delle domande presentate accedendo con le proprie credenziali presso la specifica sezione “consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.

Per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato, la domanda di assegno familiare continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello cartaceo, come attualmente previsto.

Per i lavoratori di ditte cessate o fallite, la domanda continua a dover essere presentata direttamente all’INPS.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER I DATORI DI LAVORO

Gli importi teoricamente calcolati dall’istituto saranno poi resi disponibili al datore di lavoro tramite un’apposita utility disponibile nel cassetto previdenziale aziendale, gestito dallo Studio.

Gli importi saranno collegati al codice fiscale del lavoratore cui vanno erogati, ed eventualmente, del soggetto richiedente, qualora i due non coincidano.

Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete regole e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili. L’importo è anticipato dal datore di lavoro, ma è integralmente a carico dell’INPS.

Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni familiari arretrati, il datore di lavoro corrisponderà solamente gli assegni corrispondenti ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze.

COME SI CALCOLA L’ASSEGNO FAMILIARE

L’importo dell’assegno familiare è divisibile in ventiseiesimi (giorni retribuibili nel mese) e viene corrisposto interamente quando i lavoratori abbiano lavorato complessivamente nel mese almeno 130 ore se impiegati e 104 ore se operai.

Quindi spetterà la quota intera settimanale se i lavoratori abbiano lavorato almeno 30 ore se impiegati e 24 ore se operai.

Non spettano per i giorni non lavorati a causa di permesso non retribuito, sospensione dal lavoro per motivi disciplinari, assenza non retribuita, etc.

Nel caso del part time, l’assegno spetta per intero, senza distinzione tra operai e impiegati, purché la prestazione settimanale sia di almeno 24 ore.

Il diritto alla percezione dell’assegno si prescrive nel termine di 5 anni.

AUTORIZZAZIONE AGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE

In alcuni casi l’erogazione dell’assegno è soggetto alla preventiva autorizzazione dell’INPS.

La domanda di autorizzazione è presentata tramite l’attuale procedura telematica “autorizzazione ANF” unitamente alla documentazione necessaria.

L’autorizzazione è richiesta, tra altri, nei casi più frequenti :

  • – di figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati;
  • – di figli nati da precedente matrimonio;
  • – di fratelli, sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori, non aventi diritto a pensione di reversibilità;

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.                                                                                                          p. Studio Danieli – Centro Più

per informazioni potrà rivolgersi allo Studio – Centro Più Srl tel. 0458780555 stefanodanieli@studiodanieli.net