RECENTI INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE D.LGS.175/2014.

Verona, li 29 gennaio 2015.

In attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale è recentemente intervenuto il DLgs. 175/2014, con il quale sono state previste numerose
semplificazioni di adempimenti tributari.
Di seguito si analizzano le novità in materia di imposte dirette.
1. RAZIONALIZZAZIONE DELL’ESERCIZIO DELLE OPZIONI PER ALCUNI REGIMI  FISCALI
Con l’art. 16 del DLgs. 175/2014 vengono modificate le modalità e i termini per  esercitare le opzioni per aderire ai regimi:
 della trasparenza fiscale;
 del consolidato fiscale;
 della tonnage tax;
 di determinazione del valore della produzione netta IRAP da parte delle imprese individuali e  delle società di persone, in contabilità ordinaria, applicando la disciplina per le società di
capitali.
L’esercizio dell’opzione per i suddetti regimi, infatti:
 non avverrà più mediante la presentazione all’Agenzia delle Entrate di un apposito modello,  con scadenze differenziate a seconda del regime;
 avverrà invece nell’ambito della dichiarazione dei redditi o IRAP presentata nel periodo  d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.
Le novità in esame si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a  quello in corso al 31.12.2014, quindi dal periodo d’imposta 2015 per i soggetti con  periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
2. SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA – ESTENSIONE A CINQUE ANNI DEL
PERIODO DI OSSERVAZIONE
Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 18 del DLgs. 175/2014, l’arco  temporale di osservazione previsto per l’applicazione della disciplina sulle società
in perdita sistematica, di cui all’art. 2 co. 36-decies ss. del DL 138/2011 (conv. L.  148/2011), viene ampliato da tre a cinque periodi d’imposta, al fine di ridurre il
numero di società soggette alle penalizzazioni per le c.d. “società di comodo”.
Per effetto delle suddette modifiche, la qualifica di società in perdita sistematica è  ricollegata al riscontro di uno dei seguenti presupposti alternativi:
 la società risulta in perdita fiscale per cinque (anziché tre) periodi d’imposta consecutivi;
 la società, nello stesso arco temporale, risulta in perdita per quattro (anziché due) periodi  d’imposta e per il rimanente periodo realizza un reddito inferiore al minimo.
2.1 PERIODO D’IMPOSTA IN CUI LA SOCIETÀ RISULTA “DI COMODO”
Le penalizzazioni derivanti dal riscontro dello status di “società di comodo”  (imputazione del reddito minimo e della base imponibile IRAP minima,
maggiorazione IRES del 10,5%, limiti alla compensazione o al rimborso del credito  IVA) si produrranno nel sesto periodo d’imposta (cioè nel periodo d’imposta
successivo al suddetto quinquennio di riferimento) e non più nel quarto periodo  come originariamente previsto.
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al  13.12.2014 (data di entrata in vigore del DLgs. 175/2014).
3. RESPONSABILITÀ FISCALE DEL COMMITTENTE E DELL’APPALTATORE – ABOLIZIONE  ANCHE AI FINI DELLE RITENUTE DA LAVORO DIPENDENTE
L’art. 28 co. 1 del DLgs. 175/2014 abroga i co. 28, 28-bis e 28-ter dell’art. 35 del  DL 4.7.2006
n. 223 conv. L. 4.8.2006 n. 248, eliminando quindi la responsabilità in ambito  fiscale tra committente, appaltatore e subappaltatore anche con riferimento alle
ritenute sui redditi di lavoro dipendente.
Si ricorda, infatti, che la responsabilità solidale ai fini IVA era già stata abolita  dall’art. 50 del DL 21.6.2013 n. 69, in vigore dal 22.6.2013, conv. L. 9.8.2013 n.
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L’appaltatore cessa quindi di rispondere in solido con il subappaltatore del versamento  all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente:
 dovute in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto;
 nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore;
 se provvede al pagamento del corrispettivo al subappaltatore senza verificare che i suddetti  versamenti delle ritenute, già scaduti, siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore,  acquisendo la relativa documentazione.
In capo al committente, invece, viene meno la sanzione amministrativa pecuniaria  da 5.000,00 a 200.000,00 euro, senza responsabilità solidale, se:
 provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore, senza verificare che i versamenti  delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, già scaduti, siano stati correttamente
eseguiti dall’appaltatore stesso e dagli eventuali subappaltatori, in relazione alle  prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di appalto/subappalto;
 tali versamenti non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore o dal subappaltatore.
 ai contratti di appalto/subappalto stipulati dal 12.8.2012;
 in relazione ai pagamenti dei corrispettivi effettuati dall’11.10.2012 al 12.12.2014 (cioè  prima dell’entrata in vigore del DLgs. 175/2014).
4. RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL COMMITTENTE E DELL’APPALTATORE AI FINI RETRIBUTIVI – APPLICAZIONE DELLE RITENUTE
Resta invece applicabile la responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore, ai sensi dell’art. 29 del DLgs. 10.9.2003 n. 276, per i debiti retributivi e contributivi:
 dei lavoratori impiegati nell’appalto o nel subappalto, in relazione al periodo di esecuzione del contratto;
 entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto o del subappalto;
 ferma restando la facoltà per il committente, convenuto in giudizio, di eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli even-tuali subappaltatori.
Al riguardo, l’art. 28 co. 2 del DLgs. 175/2014 integra l’art. 29 co. 2 del suddetto DLgs. 276/2003, stabilendo che il committente, convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori, qualora abbia eseguito il pagamento dei trattamenti retributivi ai lavoratori, sia tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi del DPR 600/73, compreso quindi il versamento delle ritenute.
5. PROFESSIONISTI – SPESE DI VITTO E ALLOGGIO SOSTENUTE DAL COMMITTENTE
Per effetto dell’art. 10 del DLgs. 175/2014, a partire dal 2015, per la generalità dei contribuenti, le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.
La norma vuole superare l’attuale disciplina in base alla quale, se è il cliente del professionista a sostenere le spese di vitto e alloggio funzionali alla prestazione professionale, occorre che il professionista indichi comunque nella sua fattura l’ammontare delle spese in questione, considerandole prima compenso e poi costo.
La procedura attualmente in vigore è quella descritta dalla circ. Agenzia delle Entrate 4.8.2006 n. 28:
 il fornitore del servizio emette la fattura intestata al committente, ma riportante anche i riferimenti del professionista;
 il committente comunica al professionista l’ammontare della spesa sostenuta;
 il professionista emette fattura nei confronti del committente comprensiva delle spese;
 il committente imputa a costo la prestazione professionale, comprensiva dei rimborsi spese.
Con il DLgs. 175/2014, le spese di vitto e alloggio prepagate dal cliente non devono più transitare nella contabilità del professionista e possono essere dedotte direttamente dal cliente medesimo.
Ancorché la norma faccia riferimento alle sole spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, la nuova disciplina dovrebbe valere anche per le altre spese prepagate dal committente, ad esempio, per le spese di viaggio.
Lo Studio rimane a completa disposizione per chiarimenti e approfondimenti sulla questione.
Si porgono i nostri migliori saluti.
p. Studio DANIELI