Decreto di riforma dello Statuto dei diritti del contribuente

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2024, n. 2, il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, in vigore dal 18 gennaio 2024, recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente, in attuazione della Legge delega di riforma fiscale.

Il D.Lgs. n. 219/2023 interviene su svariati articoli della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), apportando significative modifiche.

In particolare all’articolo 1 dello Statuto viene aggiunto il richiamo ai principi costituzionali, dell’ordinamento dell’UE e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Con la sostituzione dell’articolo 1, comma 3, viene chiarito che le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dallo Statuto nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa. Inoltre, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, le regioni e gli enti locali non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

 

All’articolo 2 dello Statuto, dopo il comma 4, viene aggiunto il nuovo comma 4-bis, secondo il quale le norme tributarie impositive che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in esse considerati.

 

Dopo l’articolo 6 viene aggiunto l’articolo 6-bis sul principio del contraddittorio, ai sensi del quale “tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo”.

Viene, poi, specificato che tale diritto non sussiste per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Per consentire il contradditorio, l’amministrazione finanziaria deve comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio. L’atto adottato all’esito del contraddittorio deve tener conto delle osservazioni del contribuente o darne motivazione del non accoglimento.

 

Numerose modifiche sono apportate anche all’articolo 7 dello Statuto del contribuente, intervenendo sulla disciplina delle motivazioni dei provvedimenti amministrativi. Oltre a ciò, vengono inseriti i nuovi articoli 7-bis e 7-ter, sull’annullabilità e sulla nullità degli atti dell’amministrazione finanziaria.

 

In materia si vizi delle notificazioni, il nuovo articolo 7-sexies specifica che è inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. 

 

Con l’inserimento dell’articolo 9-bis viene introdotto espressamente il principio del ne bis in idem nel procedimento tributario, stabilendo che l’amministrazione finanziaria eserciti l’azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d’imposta.

 

Con le modifiche apportate allo Statuto dal nuovo D.Lgs. viene, poi, introdotto anche il principio di proporzionalità dell’azione dell’amministrazione finanziaria e viene disciplinato l’esercizio del potere di autotutela obbligatoria e facoltativa.

 

Infine, largo spazio viene dedicato alla revisione dell’istituto dell’interpello e viene istituito il Garante nazionale del contribuente.

Supporto per la Formazione e il Lavoro e il pagamento dell’indennità

L’INPS fornisce indicazioni operative per la gestione dei percorsi formativi o altre iniziative di politica attiva del lavoro ai fini dell’erogazione del beneficio economico (INPS, messaggio 3 gennaio 2024, n. 27).

L’INPS torna a occuparsi del Supporto per la Formazione ed il Lavoro (SFL), riepilogando, nel messaggio in oggetto, il funzionamento del SIISL (Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa) ai fini del pagamento dell’indennità.

 

Si ricorda che, per accedere al beneficio economico – pari a 350 euro mensili per la durata della partecipazione alle attività e nel limite massimo di 12 mensilità – il richiedente deve iscriversi al Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa (SIISL), sottoscrivere il Patto di attivazione digitale e sottoscrivere o aggiornare il Patto di servizio personalizzato presso i Centri per l’Impiego o altro servizio per il lavoro competente, da cui viene avviato a un percorso formativo o ad altra iniziativa di attivazione lavorativa.

 

La partecipazione deve avvenire a una delle seguenti attività:

 

1. orientamento specialistico;

2. accompagnamento al lavoro;

3.attivazione del tirocinio;

4. incontro tra domanda e offerta;

5. avviamento a formazione;

6. sostegno alla mobilità territoriale;

7. lavori socialmente utili e progetti di utilità collettiva;

8. supporto all’autoimpiego;

9. servizio civile universale.

 

Nel Patto di servizio personalizzato, sottoscritto presso i Centri per l’impiego o gli altri servizi di lavoro competenti, vengono concordate e definite le attività e gli strumenti di accompagnamento all’inserimento lavorativo più idonei al profilo e alla situazione personale dell’interessato.

 

Tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro effettuate dal beneficiario di SFL, organizzate a livello nazionale, regionale o locale, vengono registrate nella sezione della Scheda anagrafico professionale (SAP) a cura dei soggetti che le erogano nell’ambito del SIU e sono rese disponibili nel SIISL.

 

Ai fini del riconoscimento dell’indennità SFL, il SIISL effettua poi la lettura della Scheda Anagrafica Professionale (SAP), sul Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro – SIU, alla sezione “Beneficiari ADI ed SFL”.

 

Per il pagamento nel mese di competenza, è necessario che il sistema legga, nel mese, un’attività che rispetti le condizioni come di seguito riportato:

 

– Stato attività: Iniziata, Confermata oppure Terminata o Sospesa;

– Data inizio Attività: con mese Antecedente o Coincidente a quello di Competenza del pagamento;

– Data Inizio Attività rispetto alla Data domanda accolta: Posteriore, Coincidente oppure Antecedente;

– Data fine Attività: è sempre valutata e non deve essere nel mese Antecedente quello di competenza (come nel caso delle date coincidenti);

 

Pertanto, nel caso in cui il SIISL non legga gli eventi collegati all’iniziativa di politica attiva come sopra indicati, è prevista l’interruzione dell’erogazione dell’indennità economica a decorrere dalla mensilità di marzo 2024.

 

Invece, in fase di prima applicazione, i pagamenti, fino alla mensilità di febbraio 2024, verranno disposti in presenza di almeno un’attività che rispetta le seguenti condizioni:

 

– Stato attività: Iniziata oppure Terminata o Sospesa;

– Data inizio Attività: con mese Antecedente o Coincidente a quello di Competenza del pagamento;

– Data Inizio Attività rispetto alla Data domanda accolta: Posteriore, Coincidente oppure Antecedente;

– Data fine Attività: considerata solo se lo Stato attività è Terminata o Sospesa e in tal caso la Data fine Attività non deve essere nel mese Antecedente quello di competenza;

– Patto di servizio: Valido al momento in cui è effettuata la lettura SIISL;

– Eventi condizionanti: Non sono pervenuti nel mese di competenza.

 

Si ricorda che l’interessato deve dare conferma, almeno ogni 90 giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione alle attività, pena, in difetto, la sospensione del beneficio.

 

CCNL Ambasciate: a partire da gennaio in arrivo aumenti retributivi

Con la retribuzione di gennaio incrementi dei minimi per il personale delle Ambasciate

Con il CCNL del 6 aprile 2023, sottoscritto dalle OO.SS. di Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Pa e Ceuq e i rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, sono stati stabiliti nuovi minimi retributivi da erogarsi a partire da gennaio 2024 in favore del personale che lavora presso Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali e Organismi internazionali presenti in Italia. L’accordo prevede aumenti sui minimi a gennaio 2023, gennaio 2024 e gennaio 2025.
Nella tabella riportata di seguito i minimi dal 1° gennaio 2024.

Livello Minimo
A 1 2.070,42
A Super 2.070,42
A 2 1.972,57
B 1 1.901,83
B 2 1.857,24
B 3 1.809,09
C 1 1.771,50
C 2 1.672,36
C 3 1.581,37
C 4 1.485,26

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo, le istruzioni amministrative

Fornite le indicazioni per l’applicazione della misura e in materia di regime contributivo per la categoria interessata (INPS, circolare 3 gennaio 2024, n. 2).

L’INPS ha comunicato le istruzioni amministrative in materia di indennità di discontinuità, introdotta dal D.Lgs. n. 175/2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024, a favore dei lavoratori autonomi e subordinati iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, nonché le indicazioni amministrative in materia di regime contributivo per la categoria di lavoratori interessata. 

La circolare in commento riepiloga le figure dei destinatari dell’indennità (lavoratori autonomi compresi i co.co.co, subordinati a tempo determinato e intermittenti) e i requisiti richiesti, già illustrati con il messaggio INPS n. 4332.

L’indennità di discontinuità prevista dal citato D.Lgs. n. 175/2023 è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello  spettacolo nell’anno precedente la presentazione della domanda dell’indennità, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive. La misura giornaliera è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione ed è finanziata dal 1° gennaio 2024 con un contributo a carico del datore di  lavoro o committente con aliquota pari all’1% dell’imponibile
contributivo, nonché un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione  lavoratori dello  spettacolo, pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo. L’indennità è corrisposta in unica soluzione nella  misura del 60% del valore calcolato. 

Inoltre, i lavoratori percettori dell’indennità, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato  del lavoro, devono partecipare a  percorsi  di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche mediante l’utilizzo delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali. 

La domanda

Per fruire dell’indennità di discontinuità i potenziali beneficiari devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 marzo di ogni anno, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto. Laddove il 30 marzo cada di domenica o di altro giorno festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo.

La domanda sarà disponibile dal 15 gennaio 2024, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

Le credenziali di accesso al servizio per la prestazione sono, come al solito, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) o il ricorso al Contact Center dell’INPS o ai patronati.

Contribuzione figurativa e prestazioni accessorie

Per i periodi di fruizione dell’indennità di discontinuità è riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa rapportata alla retribuzione di cui all’articolo 3, comma 2 (media delle retribuzioni imponibili relative alle giornate contribuite al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo nell’anno precedente la presentazione della domanda di indennità) entro un limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l’importo di cui all’articolo 3, comma 3, secondo periodo (minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall’INPS), del D.Lgs n. 175/2023.

Le giornate riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, calcolate in termini di durata ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.Lgs n. 175/2023, sono accreditate figurativamente nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda presso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nei limiti dei periodi non coperti da contribuzione a qualsiasi altro titolo e sono utili fino a concorrenza del numero di giornate richieste per il raggiungimento del requisito dell’annualità di contribuzione ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.lgs n. 182/1997.

Sull’indennità di discontinuità non competono gli assegni per il nucleo familiare.

Incompatibilità

L’indennità di discontinuità, ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs n. 175/2023, non è cumulabile, nell’anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio, con tutte le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura (NASpI, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS Agricola), nonché con l’indennità NASpI erogata in forma anticipata e con le prestazioni integrative di durata dell’indennità NASpI.

Inoltre, non è cumulabile con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, anche in deroga, di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs n. 148/2015 e con l’assegno ordinario di invalidità.

Infine, l’indennità di discontinuità concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986.

 

Fondo Salute Sempre: apertura della campagna di adesione per i familiari degli iscritti

C’è tempo fino al 29 febbraio per partecipare alla Campagna di adesione 2024 per i Familiari degli iscritti a Salute Sempre e per i Pensionati di settore

Il Fondo Salute Sempre, nel proseguire la collaborazione con UniSalute per la gestione della polizza sanitaria, ha comunicato ai propri iscritti che sarà possibile inviare il modulo di adesione online per iscrivere i propri familiari al Fondo fino al 29 febbraio 2024

Il contributo annuo per l’estensione ammonta a 90,00 euro per ciascun familiare. Per procedere con l’adesione sarà sufficiente inserire i dati dei familiari come da stato di famiglia sul sito del Fondo e seguire le istruzioni. In caso di conclusione dell’adesione con relativo pagamento non sarà più possibile apportare alcuna modifica in un momento successivo.
Si ricorda che la copertura è annuale, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025, e che per stato di famiglia si intende:
– coniuge non fiscalmente a carico/convivente more uxorio;
– figli minorenni;
– figli fiscalmente a carico fino ai 26 anni;
– i figli con un grado di invalidità superiore al 66%.