INPS: redditi per incarichi conferiti ai pensionati

Essendo stati prorogati al 31 marzo 2022 gli incarichi conferiti ai pensionati per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19, i redditi percepiti continuano a essere cumulabili con i trattamenti pensionistici (Messaggio Inps n. 298/2022).

Il. decreto Milleproroghe 2022, entrato in vigore il 31 dicembre 2021, prevede un differimento dei termini relativi alla disciplina transitoria, per fare fronte all’emergenza da COVID-19, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.
In particolare, con riferimento alla tipologia di incarichi e alla platea dei destinatari di cui sopra, è stato stabilito che il termine previsto dal decreto Cura Italia, è prorogato al 31 marzo 2022.
La particolare disciplina del cumulo tra la remunerazione dell’incarico di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, conferito ai sensi del decreto Cura Italia, e il trattamento pensionistico continua a trovare applicazione anche per il primo trimestre dell’anno 2022.
Si rammenta, inoltre, che agli incarichi in questione, per effetto di quanto dispone l’ultimo periodo dell’articolo 2-bis, comma 5, del decreto Cura Italia, non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico (c.d. quota 100).
Con il presente messaggio si comunica che, sotto il profilo pensionistico, per effetto del differimento dei termini al 31 marzo 2022, fino a tale data i redditi percepiti a seguito degli incarichi conferiti ai sensi del decreto Cura Italia continuano a essere cumulabili con i trattamenti pensionistici, compreso il trattamento pensionistico c.d. quota 100, ad eccezione dei trattamenti di pensione ai lavoratori c.d. precoci.

Causale contributo “ERC2” per l’ENPAP

Istituita la causale contributo “ERC2” per il versamento, tramite il modello “F24”, dei contributi di spettanza dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi, operativamente efficace a decorrere dal 1° febbraio 2022 (Agenzia delle entrate – Risoluzione 19 gennaio 2022, n. 4/E).

Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2014, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano, tra gli altri, anche all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi (E.N.P.A.P.).
Con la convenzione dell’11 maggio 2015, stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’E.N.P.A.P., è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti al suddetto Ente.
Con nota prot. n. 00080 dell’8 settembre 2021, l’E.N.P.A.P. ha richiesto l’istituzione di una ulteriore causale contributo, rispetto alle causali già istituite con le risoluzioni n. 60/E del 18 giugno 2015.
Ciò premesso, l’Agenzia istituisce la causale contributo di seguito indicata:
– “ERC2” denominata “E.N.P.A.P. – regolarizzazione contributiva”.
In sede di compilazione del modello F24, la causale in argomento è esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:
– nel campo “codice ente”, il codice “0007” corrispondente all’ENPAP;
– nel campo “codice sede”, nessun valore;
– nel campo “codice posizione”, nessun valore;
– nel campo “periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa”, l’anno in cui viene effettuato il versamento, nel formato “AAAA” senza necessità di valorizzare il mese;
– nel campo “importi a credito compensati”, nessun valore.

Kit preparazione pasti: Iva del 10%

La vendita online di scatole contenenti kit di ingredienti necessari per la preparazione di pasti da parte dei clienti costituisce una cessione di beni a cui si applica l’aliquota più elevata tra quelle applicabili agli ingredienti che compongono la confezione, pari al 10% (Agenzia Entrate – risposta 20 gennaio 2022, n. 35).

Nel caso di specie risulta importante distinguere il regime Iva applicabile alla “somministrazione di alimenti e bevande” da quello della mera “fornitura di alimenti e bevande”.

La “somministrazione di alimenti e bevande” rientra tra le prestazioni di servizi di cui all’art. 3, co. 2, n. 4), D.P.R. n. 633/1972 ed è soggetta all’applicazione dell’aliquota IVA del 10%, come disposto dal n. 121) della Tabella A, Parte III allegata al D.P.R. n. 633/1972, mentre le cessioni di alimenti e bevande sono considerate cessioni di beni ai sensi dell’art. 2 del medesimo decreto Iva e scontano l’aliquota IVA applicabile in funzione della tipologia di bene venduto.

In mancanza di una definizione espressa di “somministrazione di alimenti e bevande” occorre fare riferimento all’art. 6 del Regolamento di esecuzione (UE) N. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011, secondo cui ” I servizi di ristorazione e di catering consistono nella fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi, destinati al consumo umano, accompagnata da servizi di supporto sufficienti a permetterne il consumo immediato. La fornitura di cibi o bevande o di entrambi costituisce solo una componente dell’insieme in cui i servizi prevalgono. Nel caso della ristorazione tali servizi sono prestati nei locali del prestatore, mentre nel caso del catering i servizi sono prestati in locali diversi da quelli del prestatore.

Al contrario, la fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi, compreso o meno il trasporto ma senza altri servizi di supporto, non è considerato un servizio di ristorazione o di catering.

Secondo il legislatore unionale, la fornitura di cibi o di bevande o di entrambi rappresenta solo una componente dei servizi di ristorazione e catering, i quali si connotano per la prevalenza dei servizi di supporto atti a permetterne il consumo immediato.

In altre parole, in assenza di servizi di supporto la fornitura di alimenti e bevande manca delle necessarie caratteristiche per rientrare nella definizione di servizio di ristorazione e catering e va più propriamente ricondotta ad una cessione di beni.

Alla luce dell’interpretazione della nozione comunitaria dei “servizi di ristorazione o di catering” tenuto conto degli elementi forniti dall’istante ai fini della descrizione della fornitura delle confezioni contenenti i kit di ingredienti, le operazioni effettuate non sono qualificabili come somministrazione di alimenti e bevande, costituendo, quindi, cessioni di beni.

Nel caso di specie, la fornitura delle confezioni contenenti i kit di ingredienti, ha ad oggetto preparazioni alimentari, consistenti in un misto di ingredienti alimentari già porzionati ma non pronti per il consumo, dovendo a tal fine essere cotti o ultimati dal consumatore.

Nella stessa confezione, sono presenti ingredienti assoggettabili ad aliquote IVA differenti (generalmente aliquote ridotte del 4%, 5% o 10%); tuttavia alla cessione delle singole confezioni viene applicato un unico corrispettivo (indistinto per aliquote IVA).

Il corrispettivo, determinato in modo forfettario, è pagato dal cliente al momento della sottoscrizione dell’abbonamento, sul sito web della Società. L’abbonamento, che può essere modificato, sospeso, cancellato o riattivato in qualsiasi momento, consente ai clienti di prenotare i loro pasti preferiti, tra un numero stabilito di ricette che variano ogni settimana, e di riceverli nei giorni e agli orari selezionati.

Ciò posto, in merito all’individuazione dell’aliquota applicabile all’operazione, nella risoluzione n. 142 del 1999, riguardante la realizzazione ” di una pluralità di operazioni a fronte delle quali, tra l’altro, è prevista la corresponsione di un corrispettivo unico forfettario con la conseguenza che per le stesse non è dato applicare il corrispondente trattamento Iva differenziato”, l’Amministrazione finanziaria è giunta alla conclusione che ” alle prestazioni di che trattasi si rende applicabile l’Iva con l’aliquota massima prevista per le opere ricomprese nella fattispecie negoziale in discorso, ossia quella del 10%.

In sostanza, tale documento di prassi, ha chiarito che in presenza di più operazioni, per le quali sia pattuito un corrispettivo unico, deve aversi riguardo all’aliquota IVA più alta tra quelle previste per i beni/servizi ceduti/resi, a prescindere dall’eventuale prevalenza dei beni/servizi ad aliquota inferiore.

Pertanto, nella fattispecie in esame, l’operazione di cui trattasi debba essere assoggettata ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura del 10%, vale a dire con l’aliquota più elevata tra quelle astrattamente applicabili agli ingredienti che compongono la confezione.

Tale soluzione presuppone, in ogni caso, che gli ingredienti contenuti nella confezione siano riconducibili ai prodotti tassativamente elencati nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.

Incentivi apprendistato duale per gli edili del Veneto

Edilcassa Veneto, con riferimento all’apprendistato duale, interviene per tutto il 2022 con contributi aggiuntivi a favore di imprese e lavoratori edili del Veneto.

La legge di Bilancio 2022, ha confermato per tutto il 2022 l’agevolazione per l’assunzione di apprendisti di primo livello, c.d. “apprendistato duale”, con riferimento alle piccole imprese. In particolare, la norma prevede che per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nel 2022, venga riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta, per i periodi contributivi.
Con riferimento all’apprendistato duale, Edilcassa Veneto, in applicazione dell’Accordo Regionale siglato nel 2020, interviene con contributi aggiuntivi a favore di imprese e lavoratori.
Nello specifico è previsto un contributo pari all’80% dei costi sostenuti, con un massimo di € 300,00, nel caso in cui le imprese si avvalgono, per l’attività di accompagnamento e supporto alla coprogettazione, delle strutture formative, accreditate presso la Regione, promosse dalle associazioni provinciali/regionale dell’artigianato Veneto. Viene inoltre riconosciuto un contributo pari al 50% dei costi sostenuti, con un massimo di € 150,00, nel caso di partecipazione a iniziative formative rivolte a rafforzare la figura del tutor aziendale, organizzate dalle strutture formative, accreditate presso la Regione, promosse dalle associazioni provinciali/regionale dell’artigianato Veneto.
Per quanto riguarda i lavoratori, il citato accordo regionale prevede l’erogazione di una borsa di studio da erogare all’apprendista duale al conseguimento del titolo di studio, di importo pari a € 1.300,00.

Codici tributo per il versamento a seguito di controllo delle dichiarazioni

L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo, per il versamento tramite F24 e F24EP, delle somme dovute a seguito di controllo delle dichiarazioni fiscali, relative a crediti d’imposta, ritenute su trattamenti pensionistici e redditi di lavoro dipendente e assimilati, imposte sostitutive su saldi attivi di rivalutazione. (Risoluzione 19 gennaio 2022, n. 5/E).

L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo, al fine di consentire il versamento parziale, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24EP), delle somme dovute in base alla comunicazione di irregolarità emessa dall’Agenzia delle Entrate a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali in relazione alle seguenti fattispecie:
– Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi;
– Bonus vacanze – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed & breakfast e del credito ceduto;
– Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
– Credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisizione di servizi digitali;
– Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi;
– Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative;
– Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno e nelle regioni del sisma centro Italia;
– Credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni;
– Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione;
– Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno;
– Addizionale IRES per gli intermediari finanziari;
– Addizionale IRES sui redditi derivanti da attività in concessione;
– Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione;
– Imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati.
I codici tributo sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione di irregolarità, intenda versare solo una quota dell’importo complessivamente ivi richiesto.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, riportando anche, nei campi “codice atto” e “anno di riferimento”, le corrispondenti informazione reperibili all’interno della stessa comunicazione.

I codici tributo 959F, 960F, 961F, 962F, 963F, 964F, 965F, 966F e 967F possono essere utilizzati anche nel modello F24 EP. In tal caso, nel campo “sezione” va indicato il valore “F” (Erario), mentre nei campi “codice atto” e “riferimento B” devono essere indicati il codice atto e l’anno di riferimento reperibili all’interno della stessa comunicazione.

Codici tributo per versamenti
ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

Codice tributo per versamento spontaneo

“911F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta canoni di

locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – IMPOSTA

6914
“912F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta canoni di

locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – INTERESSI

“913F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta canoni di

locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – SANZIONI

“914F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Bonus vacanze – recupero dello

sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed & breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – IMPOSTA

6915
“915F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Bonus vacanze – recupero dello

sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed & breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – INTERESSI

“916F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Bonus vacanze – recupero dello

sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed & breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – SANZIONI

“917F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta per

l’adeguamento degli ambienti di lavoro – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – IMPOSTA

6918
“918F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta per

l’adeguamento degli ambienti di lavoro – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – INTERESSI

“919F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta per

l’adeguamento degli ambienti di lavoro – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – SANZIONI

“920F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisizione di servizi digitali – art. 190 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – IMPOSTA 6919
“921F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisizione di servizi digitali – art. 190 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – INTERESSI
“922F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisizione di servizi digitali – art. 190 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – SANZIONI
“923F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019 – IMPOSTA 6932
“924F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019 – INTERESSI
“925F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019 – SANZIONI
“926F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019 – IMPOSTA 6933
“927F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019 – INTERESSI
“928F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019 – SANZIONI
“929F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019 – IMPOSTA 6934
“930F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019 – INTERESSI
“931F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019 – SANZIONI
“932F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020 – IMPOSTA 6935
“933F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020 – INTERESSI
“934F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020 – SANZIONI
“935F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020 – IMPOSTA 6936
“936F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020 – INTERESSI
“937F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020 – SANZIONI
“938F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020 – IMPOSTA 6937
“939F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n.

232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020 – INTERESSI

“940F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020 – SANZIONI
“941F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019 – IMPOSTA 6938
“942F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019 – INTERESSI
“943F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019 – SANZIONI
“944F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020 – IMPOSTA 6939
“945F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020 – INTERESSI
“946F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020 – SANZIONI
“947F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020 – IMPOSTA 6940
“948F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020 – INTERESSI
“949F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020 – SANZIONI
“950F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Credito d’imposta per il

rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – investitori – art. 26, c. 4, DL n. 34 del 2020 – IMPOSTA

6942
“951F” – ART. 36-BIS D PR. 600/73 – Credito d’imposta per il

rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – investitori – art. 26, c. 4, DL n. 34 del 2020 – INTERESSI

“952F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Credito d’imposta per il

rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – investitori – art. 26, c. 4, DL n. 34 del 2020 – SANZIONI

“953F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Credito d’imposta per il

rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – società – art. 26, c. 8, DL n. 34 del 2020 – IMPOSTA

6943
“954F” – ART. 36-BIS DPR 600/73 – Credito d’imposta per il

rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – società – art. 26, c. 8, DL n. 34 del 2020 – INTERESSI

“955F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Credito d’imposta per il

rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – società – art. 26, c. 8, DL n. 34 del 2020 – SANZIONI

“956F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – IMPOSTA 6951
“957F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – INTERESSI
“958F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – SANZIONI
“959F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno – IMPOSTA 1066

103E

“960F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno – INTERESSI
“961F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno – SANZIONI
“962F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d’Aosta e versate fuori dalla regione stessa – IMPOSTA 4934

193E

“963F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d’Aosta e versate fuori dalla regione stessa – INTERESSI
“964F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d’Aosta e versate fuori dalla regione stessa – SANZIONI
“965F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione stessa – IMPOSTA 4935

194E

“966F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione stessa – INTERESSI
“967F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione stessa – SANZIONI
“968F” – ART. 36-BIS D PR. 600/73 – Addizionale IRES per gli

intermediari finanziari – Acconto prima e seconda rata o in unica soluzione – art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208 – INTERESSI

2041

2042

“969F” – ART. 36-BIS D PR. 600/73 – Addizionale IRES per gli

intermediari finanziari – Acconto prima e seconda rata o in unica soluzione – art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208 – art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208 – SANZIONI

“970F” – ART. 36-BIS D PR. 600/73 – Addizionale IRES sui redditi

derivanti da attività in concessione – Acconto prima e seconda rata o in unica soluzione – art. 1, c. 716, legge 27 dicembre 2019, n. 160 – INTERESSI

2045

2046

“971F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Addizionale IRES sui redditi

derivanti da attività in concessione – Acconto prima e seconda rata o in unica soluzione – art. 1, c. 716, legge 27 dicembre 2019, n. 160 – SANZIONI

“972F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Addizionale IRES sui redditi

derivanti da attività in concessione – SALDO – art. 1, c. 716, legge 27 dicembre 2019, n. 160 – IMPOSTA

2047
“973F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Addizionale IRES sui redditi

derivanti da attività in concessione – SALDO – art. 1, c. 716, legge 27 dicembre 2019, n. 160 – INTERESSI

“974F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Addizionale IRES sui redditi

derivanti da attività in concessione – SALDO – art. 1, c. 716, legge 27 dicembre 2019, n. 160 – SANZIONI

“975F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione – art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – IMPOSTA 1857
“976F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione – art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – INTERESSI
“977F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione – art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – SANZIONI
“978F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati – art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – IMPOSTA 1858
“979F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati – art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – INTERESSI
“980F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati – art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – SANZIONI
“981F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione – settori alberghiero e termale – art. 6-bis del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23 – IMPOSTA 1859
“982F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione – settori alberghiero e termale – art. 6-bis del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23 – INTERESSI
“983F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione – settori alberghiero e termale – art. 6-bis del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23 – SANZIONI