Uniontessile – Confapi non eroga l’aumento previsto dal CCNL

Uniontessile – Confapi non eroga l’aumento previsto dal CCNL

Uniontessile Confapi ha deciso, unilateralmente, di non voler corrispondere l’aumento previsto dal CCNL, a decorrere dal 1/2/2022, in forza dell’attivazione della clausola di salvaguardia

Lo scorso luglio, le OO.SS (Filctem/Femca/Uiltec) hanno rinnovato con altra organizzazione datoriale di rappresentanza (Sistema Moda Italia aderente a Confindustria) il CCNL per le aziende tessili dei vari settori rappresentati, con un costo complessivo di gran lunga inferiore rispetto a quello sottoscritto con Uniontessile, sia per quanto riguarda il valore economico degli incrementi dei minimi contrattuali da voi concordati sia per le loro decorrenze che determinano montanti salariali annui decisamente inferiori rispetto a quelli definiti nel rinnovo con Uniontessile.
A fronte di tale situazione, la categoria ha richiesto alle organizzazioni sindacali, compresi i Segretari Generali delle stesse, numerosi incontri per definire una soluzione concordata al fine di riportare un riequilibrio economico tra il rinnovo e quello sottoscritto con SMI.
Uniontessile ha quindi comunicato alle OO.SS., di volersi avvalere, a far data dal 1/2/2022, di quanto previsto dalla clausola di salvaguardia prevista dal vigente CCNL (Estensione contratto stipulato con altre associazioni: “Qualora le Organizzazioni dei lavoratori contraenti, all’interno del campo di applicazione del presente Contratto, dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste da codesto CCNL, tali condizioni si intenderanno estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate da Uniontessile Confapi“).
Pertanto, per il restante periodo di validità del CCNL Uniontessile, vale a dire fino al 31/3/2023, le aziende che applicano il suddetto CCNL daranno corso dal 1/2/2022 all’applicazione ai lavoratori dei minimi contrattuali (ERN) previsti dal CCNL SMI, fatta salva l’eventuale possibilità per ciascuna azienda di riconoscere in conto futuri aumenti contrattuali la differenza tra tali minimi contrattuali e quelli attualmente in essere.
Per una maggiore tutela delle aziende che volessero dare corso all’applicazione della clausola di salvaguardia, così come attivata dalla categoria, la suddetta comunicazione è stata altresì trasmessa a tutti gli Enti previdenziali, assicurativi e ispettivi per tutti gli aspetti di loro competenza.
L’azione intrapresa nei confronti delle Organizzazioni Sindacali è finalizzata a far valere le legittime istanze della Categoria, la quale non può essere oggetto di dumping contrattuale da parte delle OO.SS. per avere sottoscritto, nel rispetto di corrette relazioni sindacali, il rinnovo del CCNL pochi mesi prima dell’inizio della pandemia.

Tali azioni potranno causare, nelle aziende che vorranno dare corso all’applicazione della clausola, eventuali tensioni sindacali, ma la categoria non ha potuto percorrere soluzioni alternative in quanto tutte precluse dalla chiusura delle OO.SS. nazionali.
Le aziende interessate dovranno procedere a comunicare ai dipendenti la volontà di dare applicazione alla clausola tramite comunicato aziendale, come da fac-simile allegato, da esporre nella bacheca aziendale.
L’applicazione della clausola comporta, a far data dal 1/2/2022, la variazione del minimo tabellare (ERN) precedentemente riconosciuto, assumendo quale riferimento gli importi riportati nelle tabelle, qui di seguito indicate, in relazione al comparto di attività dell’azienda e all’inquadramento del lavoratore.
Le aziende che volessero mantenere la differenza tra il minimo tabellare Uniontessile (ERN) alla data del 31/1/2022 e il nuovo minimo tabellare (ERN) definito in funzione dell’applicazione della clausola e decorrente dal 1/2/2022 potranno riportare tale valore in apposita voce quale “acconto futuri aumenti “, i cui valori sono riportati nelle tabelle di seguito riportate.
Pertanto, con l’applicazione delle suddette tabelle, non dovrà essere corrisposto l’aumento previsto dal CCNL Uniontessile Confapi, dal 1/2/2022, non più applicabile in forza dell’attivazione della clausola di salvaguardia.
I nuovi valori dell’ERN andranno riconosciuti per il restante periodo di validità del CCNL Uniontessile, vale a dire fino al 31/3/2023, con le variazioni previste alla voce “acconto futuri aumenti”.
Le aziende che non intendano dare applicazione alla clausola di salvaguardia continueranno a riconoscere i valori dei minimi tabellari (ERN) e i relativi adeguamenti, come previsto dal rinnovo del CCNL Uniontessile Confapi del 24/1/2020 e corrisponderanno l’aumento previsto dal 1/2/2022.

Tabelle nuovi valori minimi tabellari (ERN) a seguito applicazione clausola di salvaguardia.

 

 

PENNE SPAZZOLE PENNELLI

 

Minimi Uniontessile rinnovo

del 24/1/20220

Minimi Uniontessile

come da clausola di

salvaguardia

Voce

Acconto Futuri

Livelli fino al 31/1/2022 Al 1/2/2022 Al 1/2/2022 Totale
7 2.224,74 2.049,70 175,04 2.224,74
6 2.038,99 1.924,49 114,50 2.038,99
5 1.936,11 1.802,76 133,35 1.936,11
4S 1.838,90 1.714,95 123,95 1.838,90
4 1.777,33 1.675,42 101,91 1.777,33
3 1.691,68 1.638,13 53,55 1.691,68
2 1.595,60 1.556,18 39,42 1.595,60
1 1.267,48 1.237,20 30,28 1.267,48

 

 

Minimi Uniontessile

come da clausola di salvaguardia

Voce Acconto Futuri

 

Minimi Uniontessile

come da clausola di salvaguardia

Voce Acconto Futuri

 

Livelli Al 1/4/2022 Al 1/4/2022 Totale Al 1/1/2023 1/1/2023 Totale
7 2.073,70 151,04 2.224,74 2.103,70 121,04 2.224,74
6 1.946,89 92,10 2.038,99 1.974,89 64,10 2.038,99
5 1.823,76 112,35 1.936,11 1.850,01 86,10 1.936,11
4S 1.734,95 103,95 1.838,90 1.759,95 78,95 1.838,90
4 1.695,02 82,31 1.777,33 1.719,52 57,81 1.777,33
3 1.657,33 34,35 1.691,68 1.681,33 10,35 1.691,68
2 1.574,38 21,22 1.595,60 1.597,13 -1,53 1.595,60
1 1.251,60 15,88 1.267,48 1.269,60 -2,12 1.267,48

GIOCATTOLI

 

Minimi Uniontessile rinnovo

del 24/1/20220

Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia

Voce acconto Futuri

 

Livelli fino al 31/1/2022 Al 1/2/2022 Totale Totale
7 2.222,84 2.049,70 173,14 2.222,84
6 2.056,54 1.924,49 132,05 2.056,54
5 1.953,80 1.802,76 151,04 1.953,80
4S 1.844,98 1.714,95 130,03 1.844,98
4 1.795,47 1.675,42 120,05 1.795,47
3 1.715,60 1.638,13 77,47 1.715,60
2 1.621,16 1.556,18 64,98 1.621,16
1 1.280,90 1.237,20 43,70 1.280,90

 

 

 

Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia

Voce acconto Futuri

 

Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia

Voce Acconto Futuri

 

Livelli Al 1/4/2022 Al 1/4/2022 Totale Al 1/1/2023 Al 1/1/2023 Totale
7 2.073,70   2.222,84 2.103,70 119,14 2.222,84
6 1.946,89   2.056,54 1.974,89 81,65 2.056,54
5 1.823,76   1.953,80 1.850,01 103,79 1.953,80
4S 1.734,95   1.844,98 1.759,95 85,03 1.844,98
4 1.695,02   1.795,47 1.719,52 75,95 1.795,47
3 1.657,33   1.715,60 1.681,33 34,27 1.715,60
2 1.574,38   1.621,16 1.597,13 24,03 1.621,16
1 1.251,60   1.280,90 1.269,60 11,30 1.280,90

OCCHIALI

 

Minimi Uniontessile rinnovo del 24/1/20220

Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia

Voce Acconto Futuri

Livelli fino al 31/1/2022 Al 1/2/2022 Al 1/2/2022 Totale
6 2.207,83 2.049,70 158,13 2.207,83
5 2.016,21 1.924,49 91,72 2.016,21
4S 1.866,95 1.802,76 64,19 1.866,95
4 1.782,19 1.714,95 67,24 1.782,19
3 1.704,00 1.638,13 65,87 1.704,00
2 1.607,28 1.556,18 51,10 1.607,28
1 1.265,41 1.237,20 28,21 1.265,41

 

 

Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia

Voce acconti Futuri

 

Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia

Voce Acconto Futuri

Livelli Al 1/4/2022 Al 1/4/2022 Totale Al 1/1/2023 Al 1/1/2023 Totale
6 2.073,70 134,13 2.207,83 2.103,70 104,13 2.207,83
5 1.946,89 69,32 2.016,21 1.974,89 41,32 2.016,21
4S 1.823,76 43,19 1.866,95 1.850,01 16,94 1.866,95
4 1.734,95 47,24 1.782,19 1.759,95 22,24 1.782,19
3 1.657,33 46,67 1.704,00 1.681,33 22,67 1.704,00
2 1.574,38 32,90 1.607,28 1.597,13 10,15 1.607,28
1 1.251,60 13,81 1.265,41 1.269,60 -4,19 1.265,41

PELLI E CUOIO

 

Minimi Uniontessile rinnovo del 24/1/20220

Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia

Voce acconti Futuri

Livelli fino al 31/01/2022 Al 1/2/2022 1/2/2022 Totale
6 2.161,60 2.049,70 111,90 2.161,60
5 1.961,66 1.924,49 37,17 1.961,66
4S 1.832,60 1.802,76 29,84 1.832,60
4 1.777,99 1.714,95 63,04 1.777,99
3 1.707,45 1.638,13 69,32 1.707,45
2 1.615,26 1.556,18 59,08 1.615,26
1 1.266,52 1.237,20 29,32 1.266,52
Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia

Voce Acconto Futuri

 

Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia

Voce Acconto Futuri

Livelli Al 1/4/2022 Al 1/4/2022 Totale Al 1/1/2023 Al 1/1/2023 Totale
6 2.073,70 87,90 2.161,60 2.103,70 57,90 2.161,60
5 1.946,89 14,77 1.961,66 1.974,89 -13,23 1.961,66
4S 1.823,76 8,84 1.832,60 1.850,01 -17,41 1.832,60
4 1.734,95 43,04 1.777,99 1.759,95 18,04 1.777,99
3 1.657,33 50,12 1.707,45 1.681,33 26,12 1.707,45
2 1.574,38 40,88 1.615,26 1.597,13 18,13 1.615,26
1 1.251,60 14,92 1.266,52 1.269,60 -3,08 1.266,52

CALZATURE

 

Minimi Uniontessile

Minimi Uniontessile come

 da clausola di salvaguardia

Acconto Futuri aumenti

Livelli fino al 31/1/2022 Al 1/2/2022 Al 1/2/2022 Totale
8 2.271,67 2.173,24 98,43 2.271,67
7 2.111,54 2.049,70 61,84 2.111,54
6 1.953,64 1.924,49 29,15 1.953,64
5 1.855,18 1.802,76 52,42 1.855,18
4 1.777,11 1.714,95 62,16 1.777,11
3 bis 1.736,28 1.675,42 60,86 1.736,28
3 1.695,97 1.638,13 57,84 1.695,97
2bis 1.645,82 1.590,85 54,97 1.645,82
2 1.602,41 1.556,18 46,23 1.602,41
1 1.265,24 1.237,20 28,04 1.265,24

 

 

 

Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia

Acconto Futuri aumenti

 

Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia

Acconto Futuri aumenti

Totale

Livelli Al 1/4/2022 Al 1/4/2022 Totale Al 1/1/2023 Al 1/1/2023
8 2.198,64 73,03 2.271,67 2.230,39 41,28 2.271,67
7 2.073,70 37,84 2.111,54 2.103,70 7,84 2.111,54
6 1.946,89 6,75 1.953,64 1.974,89 -21,25 1.953,64
5 1.823,76 31,42 1.855,18 1.850,01 5,17 1.855,18
4 1.734,95 42,16 1.777,11 1.759,95 17,16 1.777,11
3 bis 1.695,02 41,26 1.736,28 1.719,52 16,76 1.736,28
3 1.657,33 38,64 1.695,97 1.681,33 14,64 1.695,97
2bis 1.609,45 36,37 1.645,82 1.632,70 13,12 1.645,82
2 1.574,38 28,03 1.602,41 1.597,13 5,28 1.602,41
1 1.251,60 13,64 1.265,24 1.269,60 -4,36 1.265,24

 

 

TESSILI

 

Minimi Uniontessile

Minimi Uniontessile come da

clausola di salvaguardia

Voce Acconto Futuri

Livelli fino al 31/1/2022 Al 1/2/2022 Al 1/2/2022 Totale
8 2.261,63 2.173,24 88,39 2.261,63
7 2.135,16 2.049,70 85,46 2.135,16
6 2.003,22 1.924,49 78,73 2.003.22
5 1.877,34 1.802,76 74,58 1.877,34
4 1.776,86 1.714,95 61,91 1.776,86
3 bis 1.736,28 1.675,42 60,86 1.736,28
3 1.695,75 1.638,13 57,62 1.695.75
2bis 1.645,76 1.590,85 54,91 1.645.76
2 1.602,23 1.556,18 46,05 1.602.23
1 1.267,67 1.237,20 30,47 1.267,67

 

 

Minimi Uniontessile come

da clausola di salvaguardia

Voce

Acconto Futuri

 

Minimi Uniontessile come

da clausola di salvaguardia

Voce acconto Futuri

 

Livelli Al 1/4 /2022 Al 1/4/2022 Totale al 1/1/2023 Al 1/1/2023 Totale
8 2.198,64 62,99 2.261,63 2.198,64 62,99 2.261,63
7 2.073,70 61,46 2.135,16 2.073,70 61,46 2.135,16
6 1.946,89 56,33 2.003,22 1.946,89 56,33 2.003,22
5 1.823,76 53,58 1.877,34 1.823,76 53,58 1.877,34
4 1.734,95 41,91 1.776,86 1.734,95 41,91 1.776,86
3 bis 1.695,02 41,26 1.736,28 1.695,02 41,26 1.736,28
3 1.657,33 38,42 1.695,75 1.657,33 38,42 1.695,75
2bis 1.609,45 36,31 1.645,76 1.609,45 36,31 1.645,76
2 1.574,38 27,85 1.602,23 1.574,38 27,85 1.602,23
1 1.251,60 16,07 1.267,67 1.251,60 16,07 1.267,67

Borsellino elettronico: Iva e imposta di bollo

Trattamento ai fini dell’IVA e dell’imposta di bollo delle somme di denaro ricevute a titolo di ricarica del borsellino elettronico e destinate ad essere spese dagli utenti finali per l’acquisto di titoli di sosta o di trasporto (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 25 gennaio 2022, n. 52)

Nella fattispecie esaminata dal Fisco la società istante (ALFA s.r.l.) dichiara in atti di aver sviluppato una piattaforma elettronica informatica che, mediante apposita applicazione ( App Alfa), consente agli utenti registrati di acquistare titoli di sosta e di trasporto, pagando online, tramite carta elettronica, ovvero mediante il “borsellino Alfa”, alimentato da versamenti precedentemente effettuati dallo stesso utente con carte elettroniche.
Per l’Amministrazione Finanziaria la ricarica del borsellino elettronico Alfa – il cui credito può essere utilizzato per acquistare beni non ancora definiti all’atto della ricarica – non va considerata un’operazione rilevante agli effetti dell’IVA, bensì una mera cessione di denaro esclusa dal campo di applicazione dell’imposta.
La cessione del titolo di viaggio o di sosta al cliente deve, pertanto, considerarsi effettuata, ai fini IVA, nel momento in cui il cliente acquista il titolo specifico, pagandolo mediante il borsellino elettronico. Solo in questo momento, infatti, sono noti tutti gli elementi necessari ad individuare il corretto trattamento ai fini IVA dell’operazione sottostante e, conseguentemente, la Società è in grado di documentare fiscalmente l’operazione secondo modalità differenti a seconda della tipologia di titolo di trasporto o di sosta acquistato dal cliente. L’istante non dovrà documentare fiscalmente la ricarica del borsellino Alfa, né emettere autofattura con riferimento all’eccedenza di liquidità rispetto alle scorte di titoli posseduti.
Con riferimento al trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, da riservare alle ricevute relative alle somme di denaro utilizzate a titolo di ricarica del borsellino, si osserva che detta imposta si applica ai documenti emessi a fronte del pagamento di corrispettivi esclusi dalla base imponibile Iva.
Pertanto, le ricevute che indicano il pagamento di corrispettivi relativi ad operazioni assoggettate ad Iva sono esenti dall’imposta di bollo, mentre sono soggette all’imposta di bollo, nella misura di 2,00 euro, se non soggette a IVA oppure se oltre ad indicare i corrispettivi che si riferiscono alle operazioni assoggettate ad Iva, attestano pagamenti esclusi dalla base imponibile Iva per un ammontare superiore a 77,47 euro.
Premesso quanto sopra, con riferimento alla fattispecie sottoposta all’attenzione della scrivente, si ritiene applicabile l’imposta di bollo ai sensi del sopra citato art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 sulla ricevuta relativa ad una operazione fuori campo IVA emessa dall’interpellante al momento dell’effettuazione della ricarica del borsellino elettronico.
Al riguardo, si ricorda che, per gli atti e i documenti indicati nella Parte I della Tariffa, l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine.

Definito l’EVR annualità 2022 per il settore dell’Edilizia Industria di Pesaro Urbino

Con l’accordo firmato il 6/12/2021, tra ANCE Pesaro Urbino e FENEAL-UIL Marche, FilCA-CISL Marche e FILLEA-CGIL per la verifica dell’EVR per la provincia di Pesaro Urbino, sono stati definiti gli importi da erogare ai lavoratori del settore per l’anno 2022

Le Parti territoriali per il settore dell’Edilizia Industria per la provincia di Pesaro Urbino, sulla base dei dati raccolti hanno congiuntamente verificato che tutti e quattro i parametri previsti a livello provinciale e utili per il calcolo dell’EVR hanno fatto registrare un andamento positivo e che l’EVR è maturato nella misura del 100% dell’aliquota del 4% calcolata sui minimi tabellari previsti dal CCNL.
Come previsto dal CCNL, le Parti si danno reciprocamente atto che ogni impresa procederà al raffronto dei dati aziendali riferiti alte ore denunciate In Cassa Edile Pesaro ed al volume d’affari valido ai fini IVA negli stessi trienni presi a riferimento per il calcolo dell’EVR. Qualora entrambi i parametri risultino negativi, l’EVR non sarà riconosciuto, mentre nei caso che uno solo dei due parametri risulti negativo, l’impresa erogherà l’EVR nella misura del 65%; in entrambi i casi, l’impresa avrà l’onere di attivare la procedura di comunicazione ad ANCE Pesaro Urbino ed alla Cassa Edile competente territorialmente

E.V.R. annualità 2022 erogabile con decorrenza Gennaio 2022 per un massimo di 12 mesi

IMPIEGATI EDILIZIA INDUSTRIA
E.V.R. a livello aziendale (tenuto conto della verifica e della determinazione a livello territoriale)

Livello

Paga base mensile (1/9/2020)

E.V.R. Territoriale (100% della misura piena)

con 2 parametri aziendali positivi (100% misura piena)

(*) con 1 parametro aziendale positivo (65% della misura piena)

(*) con nessun parametro aziendale positivo (EVR non erogabile)

7 1.790,71 71,63 71,63 46,56 0
6 1.611,63 64,47 64,47 41,90 0
5 1.343,02 53,72 53,72 34,92 0
4 1.253,51 50,14 50,14 32,59 0
3 1.163,96 46,56 46,56 30,26 0
2 1.047,57 41,90 41,90 27,24 0
1 895,36 35,81 35,81 23,28 0

– (*) –

In tal caso è obbligatoria la Dichiarazione di Atto notorio resa dall’azienda secondo quanto previsto da CCNL

OPERAI EDILIZIA INDUSTRIA
E.V.R. a livello aziendale (tenuto conto della verifica e della determinazione a livello territoriale)

Livello

Paga base oraria (1/9/2020)

E.V.R. Territoriale (100% della misura piena)

con 2 parametri aziendali positivi (100% misura piena)

(*) con 1 parametro aziendale positivo (65% della misura piena)

(*) con nessun parametro aziendale positivo (EVR non erogabile)

4 7,24572 0,28983 0,28983 0,18839 0
3 6,72809 0,26912 0,26912 0,17493 0
2 6,05532 0,24221 0,24221 0,15744 0
1 5,17499 0,20700 0,20700 0,13455 0

– (*) –

In tal caso è obbligatoria la Dichiarazione di Atto notorio resa dall’azienda secondo quanto previsto da CCNL

Non colpevole il datore di lavoro in assenza di elementi univoci

Non è responsabile il datore di lavoro in caso di infortunio del lavoratore, per assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell’imputato (Corte di Cassazione Sentenza n. 2182/2022).

Il caso di specie riguarda la condanna inflitta al datore di lavoro, legale rappresentante della società, responsabile dell’infortunio di una sua dipendente che le ha causato l’amputazione della falange distale del secondo dito della mano sinistra per colpa generica nonché per inosservanza di norme in materia di sicurezza sul lavoro, avendo omesso di programmare la pressa per lo stampaggio di materie plastiche in modo che gli estrattori agissero solo a cancello chiuso, avendo omesso di dare all’operaia adeguata informazione e di dotarla di un attrezzo per afferrare il pezzo senza interessare con le mani la zona operativa dello stampo.
Il datore di lavoro propone ricorso in Cassazione che supera il vaglio di ammissibilità, non essendo stati proposti motivi aspecifici né motivi manifestamente infondati. Ciò impone, preliminarmente, di rilevare l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
La delibazione dei motivi indicati fa escludere l’emergere di un quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell’evidente innocenza del ricorrente. Sul punto, l’orientamento della Corte di Cassazione è univoco. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art.129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall’art. 129, comma 2, cod.proc.pen., l’assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell’imputato, impone l’applicazione della causa estintiva. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.

Agricoli a tempo determinato: domanda per benefici dopo eventi calamitosi o eccezionali

Si forniscono indicazioni sugli adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2021.

Per i lavoratori agricoli a tempo determinato è previsto un particolare beneficio previdenziale, cosiddetto “trascinamento di giornate”, consistente nel riconoscimento, sia ai fini previdenziali che assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell’anno 2021, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate lavorative effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali.
Il beneficio è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato dei medesimi interventi.
Il beneficio è destinato ai lavoratori occupati nel 2021, per almeno cinque giornate, presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 c.c. che abbia fruito di almeno uno degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 102/2004 e che ricada in un’area dichiarata calamitata. Alla delimitazione delle aree calamitate provvedono le Regioni con proprie delibere o decreti.
Requisito necessario ai fini del citato “trascinamento” è che le giornate di lavoro siano state prestate presso i medesimi datori di lavoro.

Le aziende interessate devono trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell’apposito servizio, denominato “Dichiarazione di calamità aziende agricole”, reperibile nella sezione “Prestazioni e servizi” del sito istituzionale www.inps.it e fruibile con le consuete modalità di accesso.
Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate, così come da decreti/delibere regionali.
Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono inviare alle Strutture dell’Istituto competenti per territorio il modulo “SC95” – “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali”, reperibile sul sito dell’Istituto (www.inps.it).
Tale trasmissione deve avvenire entro il 25 febbraio 2022 per consentire alle Strutture territoriali di procedere alla validazione delle domande in tempo utile alla compilazione degli elenchi annuali valevoli per l’anno 2021.