Regime Iva prestazioni mediche: chiarimenti dal fisco

L’Agenzia delle Entrate con la risposta 09 settembre 2022 n. 452 ha fornito chiarimenti sul regime Iva di cui all’art. 10, co. 1, n. 18, D.P.R. n. 633/1972 relativo alle prestazioni mediche.

L’art. 10, co. 1, n. 18), D.P.R. n. 633/1972 esenta da IVA le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie.

Il regime di esenzione è, dunque, riconosciuto a condizione che le prestazioni mediche siano:
– dirette esclusivamente alla tutela, al mantenimento nonché al ristabilimento della salute della persona;
– fornite da soggetti in possesso delle qualifiche professionali richieste dalla legge.

Relativamente alla definizione di “prestazione medica”, la Corte di giustizia europea ha evidenziato che tale nozione non si presta ad un’interpretazione che includa interventi medici diretti ad uno scopo diverso da quello della diagnosi, della cura e, nella misura possibile, della guarigione di malattie o di problemi di salute. Anche se le prestazioni mediche devono avere uno scopo terapeutico, da ciò non consegue necessariamente che lo stesso “debba essere inteso in un’accezione particolarmente rigorosa”. Non costituisce causa ostativa al riconoscimento del regime di esenzione la circostanza che gli esami o gli altri trattamenti medici a carattere preventivo siano effettuati su persone non affette da alcuna patologia o anomalia di salute , stante la finalità generale di rendere maggiormente accessibili le cure mediche, riducendone gli oneri di spesa.

Non possono, invece, beneficiare del regime agevolativo le prestazioni mediche effettuate per un fine diverso da quello di tutelare, vuoi mantenendola o vuoi ristabilendola, la salute delle persone. Ai fini del riconoscimento del regime di esenzione occorre, dunque, avere riguardo non alla prestazione medica in quanto tale, bensì alla finalità cui la stessa è sottesa.

Sul piano della prassi amministrativa interna, la circolare n. 25 del 3 agosto 1979 ha chiarito che fruiscono dell’esenzione anche le prestazioni rese da laboratori radiologici e da laboratori di analisi mediche e di ricerche cliniche, in qualsiasi forma organizzati (ad esempio società di persone o di capitali, enti, ecc.), indipendentemente dal fatto che siano diretti da medici, chimici o biologi.

La circolare n. 13 del 28 febbraio 1991 ha, altresì, precisato che sono riconducibili nell’ambito applicativo dell’esenzione anche le prestazioni mediche che non necessitano di un rapporto diretto con la persona (nel caso specifico si trattava delle prestazioni rese dall’odontotecnico) in quanto svolte nell’esercizio delle arti ausiliare delle professioni sanitarie, cui risultano strettamente e funzionalmente connesse. La risoluzione n. 87/E del 2006 ha, infine, riconosciuto il regime di esenzione alle prestazioni di analisi rese da un laboratorio centralizzato (chiuso al pubblico) ai laboratori associati, che curano i rapporti con i clienti esterni, provvedendo ai prelievi, alla consegna dei risultati e alla fatturazione dell’intera prestazione.

Tanto premesso, sulla base degli indirizzi giurisprudenziali e di prassi sopra richiamati, si ritiene che i servizi di diagnostica medica, con un alto livello di specializzazione nell’attività di refertazione possono in linea di principio essere ricondotti nell’ambito applicativo del richiamato articolo 10, comma 1, n. 18), in quanto diretti alla tutela dello stato di salute della persona.

Contributi una tantum dell’Ebac Calabria

dal mese di settembre i lavoratori delle imprese artigiane iscritti all’EBAC – Calabria, possono presentare le domande per la concessione di un contributo una tantum per il sostegno al reddito

L’’Ente bilaterale calabrese per l’artigianato – EBAC ha deliberato un bando rivolto esclusivamente ai lavoratori delle imprese artigiane per la concessione di un contributo una tantum per il sostegno al reddito per venire incontro ai rincari del settore energetico.

Il bonus è concesso nella misura “una tantum” di € 200 per i lavoratori full time e superiori al 60% di part time mentre è concesso nella misura di € 300 per tutti i lavoratori part time fino al 60%.

Le domande possono essere presentate solo attraverso gli sportelli delle ass.ni datoriali e sindacali a partire dal 5 settembre p.v. utilizzando l’apposita modulistica e fino ad esaurimento dei fondi previsti (importo complessivo stanziato euro 20.000).

I Soggetti interessati sono i lavoratori dipendenti iscritti all’EBAC Calabria, i cui datori di lavoro abbiano maturato una contribuzione ad EBNA/FSBA pari ad almeno 24 Mesi al 31/12/2021 e siano regolari anche con i versamenti dal 1 gennaio 2022.

Le erogazioni avverranno con bonifico bancario su iban del lavoratore al netto delle ritenute irpef come per legge.

Il lavoratore deve essere in forza alla data di presentazione della domanda e deve avere maturato almeno 3 mesi di contribuzione/iscrizione ebac. Inoltre, lo stesso, non deve aver superato la media di euro 1.700,00 quale netto in busta, tenendo i considerazione le buste paga relative ai mesi di Aprile e Maggio 2022. Il lavoratore deve dimostrare di avere almeno un’utenza di energia attiva a lui intestata o al coniuge.

La domanda può essere presentata esclusivamente per il tramite di una delle AADD e OOSSS socie fondatrici di EBAC Calabria, redatta su apposito modello di domanda e trasmessa per via pec dalla stessa organizzazione a ebaccalabria@pec.it., allegando il documento di identità, la busta paga relativa al mese di aprile e maggio 2022 e copia di una bolletta relativa a utenza intestata al lavoratore o al coniuge in quest’ultimo caso occorre allegare autocertificazione relativa allo stato di famiglia e residenza nella stessa abitazione.

BANDO ISI: pubblicate le regole per accedere allo sportello informatico

Pubblicato il file “Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico” nel quale sono descritti il funzionamento dello sportello informatico e le modalità di comportamento da tenere da parte dell’utente, con particolare riguardo alla fase di invio della domanda online.

 

In attuazione del TU sicurezza, l’Inail finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’obiettivo è quello di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.
L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e anche agli enti del terzo settore limitatamente all’Asse 2 di finanziamento.
Sul portale Inail – nella sezione Accedi ai Servizi Online – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.
La domanda compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, deve essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento “Regole Tecniche e modalità di svolgimento”.
Le domande ammesse agli elenchi cronologici devono essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l’apposita funzione on line di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.
Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, sono pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata alle scadenze dell’Avviso Isi 2021, dal 26 febbraio 2022
(INAIL – Comunicato 12 settembre 2022).

Tax Credit Librerie: presentazione istanze

12 SETT 2022 É possibile presentare domanda dal 15 settembre 2022 fino al 28 ottobre 2022. (MINISTERO DEI BENI CULTURALI – Comunicato 08 settembre 2022)

É possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta riferita all’anno 2021, dalle ore 12:00 del 15 settembre 2022 fino al 28 ottobre 2022 alle ore 12:00, esclusivamente mediante questo portale:
ttps://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/.
Con l’occasione si avvisa che per l’anno in corso nella domanda dovrà essere specificata anche la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande).
Si segnala inoltre che gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.
Per ogni dettaglio è possibile consultare la guida alla compilazione della domanda.
Si fa presente che la guida, che ha il solo scopo esemplificativo, potrebbe lievemente differire, nella forma grafica e in alcune denominazioni, dalla release attualmente online.
Eventuali richieste di informazioni potranno essere indirizzate a taxcreditlibrerie@cultura.gov.it

Domande Bonus 200 euro lavoratori autonomi: dal 20/09 al 30/11

La domanda per il riconoscimento dell’indennità una tantum prevista a sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi (cd. “bonus 200 euro per i lavoratori autonomi”) può essere presentata a decorrere dal 20 settembre e non oltre il 30 novembre 2022 (Consiglio Nazionale CDL – Comunicato 9 settembre 2022)

La presentazione delle domande del “Bonus 200 euro lavoratori autonomi” potrà essere effettuata a decorrere dal 20 settembre 2022, ma comunque entro il termine perentorio del 30 novembre 2022, in tempo per effettuare l’invio della dichiarazione fiscale all’Agenzia delle Entrate.
La notizia diffusa dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, riprende quanto reso noto dall’ADEPP (Associazione degli enti previdenziali privati) a margine di un incontro tecnico tra le strutture delle Casse e alcuni tecnici dell’Inps in merito all’applicazione dello schema di decreto interministeriale, di attuazione dell’articolo 33 del Decreto Aiuti, che è ancora al vaglio della Corte dei Conti per poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Secondo quanto previsto dallo schema del suddetto decreto interministeriale, ai fini del riconoscimento del beneficio, il soggetto interessato deve presentare istanza all’ente di previdenza cui è obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dallo stesso ente.
Nel caso in cui il beneficiario sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, l’istanza deve essere presentata esclusivamente all’INPS, pena l’inammissibilità della domanda.
L’istanza deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità, pena l’inammissibilità della stessa:
a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
b) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50;
c) di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
d) di essere iscritto alla data del 18 maggio 2022 ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
L’ADEPP ha precisato che non ci sarà alcun click day per i professionisti. Con l’individuazione di una data perentoria per l’invio delle domande (30/11/2022) viene data la possibilità di effettuare l’autodichiarazione sul possesso del requisito del reddito con maggiore consapevolezza.
L’Associazione ha sottolineato, inoltre, che, rispetto alla platea dei beneficiari, le risorse stanziate sono sufficienti a garantire l’erogazione del bonus.