La trattenuta del contributo di solidarietà decisa autonomamente dalla Cassa di previdenza è illegittima

Esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal Legislatore. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza del 25 ottobre 2022, n. 31527.

La Corte di appello condannava la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti a restituire ad un commercialista in quiescenza il contributo di solidarietà trattenuto sul trattamento pensionistico, dichiarando illegittime le trattenute operate sulla pensione e non prescritta l’azione di restituzione soggetta al termine decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili.

La Cassa ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, lamentando, tra i motivi, la non conformità a diritto della pronuncia resa dai giudici di merito in punto di prescrizione del diritto azionato dall’assicurato, ritenuta, in particolare, erronea l’applicazione del termine decennale in luogo di quello quinquennale.

Le doglianze della Cassa sono state ritenute infondate dalla Suprema Corte che ha, in primo luogo, ribadito che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal Legislatore.

In materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati, come evidenziato dal Collegio, la prescrizione quinquennale richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato; pertanto, quando vi sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale.
Se il pensionato, come nel caso sottoposto ad esame, è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l’applicazione del medesimo, la differenza tra l’importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi pagabile e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod.civ., ma quella decennale ordinaria ex art. 2946 cod.civ..

Prorogata al 1° dicembre 2022 la comunicazione di lavoro agile

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che il termine per la trasmissione dei dati relativi agli accordi individuali di lavoro agile è prorogato al 1° dicembre 2022 (Comunicato 25 ottobre 2022).

Il cd. “Decreto Semplificazioni” ha previsto che a decorrere dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
In caso di mancata comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
Con il Decreto Ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il modello concernente le informazioni relative all’accordo di lavoro agile da trasmettere con le modalità telematiche. Tale modello è accessibile attraverso il portale istituzionale https://servizi.lavoro.gov.it, nella sezione dei servizi on-line, mediante autenticazione SPID o CIE.
Tale procedura si applica agli accordi individuali di lavoro agile stipulati o modificati a decorrere dalla data del 1° settembre 2022, fermo restando la validità delle comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.
L’accordo individuale di lavoro agile deve essere comunque conservato dal datore di lavoro per un periodo di 5 anni dalla sottoscrizione.

Riguardo al termine di presentazione del modello di lavoro agile, il termine è stato differito dal 1° novembre al 1° dicembre 2022.

In alternativa alla trasmissione tramite applicativo web è possibile utilizzare la modalità massiva REST, utile per l’invio tramite API REST di una elevata numerosità di periodi di lavoro agile da comunicare. È possibile trasmettere tutte le tipologie di comunicazione sopra elencate. L’attivazione di tale modalità richiede l’invio da parte dell’Azienda o del Soggetto Abilitato di una richiesta di contatto tramite il form online disponibile nell’URP Online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it.

Accordo Regionale Veneto – Prestazioni straordinarie EBAV

Firmato il 10/10/2022, tra CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, CNA Veneto, CASARTIGIANI Veneto e CGIL regionale Veneto, CISL regionale Veneto, UIL regionale Veneto, l’accordo per l’attivazione della prestazione straordinaria EBAV “Caro Energia”

Le parti territoriali Veneto firmatarie del presente accordo regionale hanno disposto l’attivazione della campagna straordinaria “Caro Energia” per l’erogazione di un contributo a seguito dall’incremento del costo della materia prima energia, che si articola in due nuove prestazioni, una in favore delle imprese ed una rivolta ai lavoratori.

La prestazione in favore dei lavoratori prevede l’erogazione di un contributo una tantum pari ad € 200,00 per i lavoratori in possesso di ISEE anno 2022 (situazione al 31/12/2020) il cui valore sia pari o inferiore ad € 20.000,00. Le risorse necessarie al finanziamento della prestazione sono individuate all’interno del “Fondo Intercategoriale” collocato al 1° livello EBAV. E’ prevista l’erogazione di massimo un contributo per nucleo famigliare. Nel caso pervengano domande per un importo complessivo superiore a 1.500.000,00 euro, le parti sociali si impegnano ad incontrarsi per valutare le soluzioni più opportune per far fronte alle richieste.

La prestazione rivolta alle imprese, in regola con i versamenti EBAV, prevede l’erogazione di un contributo una tantum pari ad € 400,00 in favore delle aziende che abbiano subito il maggior incremento della spesa della materia prima energia elettrica. La prestazione sarà finanziata con l’importo massimo di € 1.000.000,00, prelevando dai fondi di 1° livello EBAV i seguenti importi: € 300.000,00 dal “Fondo sostegno innovazione impresa” ed € 700.000,00 dal “Fondo intercategoriale”. EBAV provvederà a redigere un elenco in ordine decrescente di tutte le domande pervenute, sulla base dell’incremento percentuale relativamente alla voce di costo in bolletta denominata “spesa per la materia energia”, derivante dal raffronto della bolletta relativa alla fornitura di energia elettrica del mese di ottobre 2019, con quella del mese di ottobre 2022 (nel caso in cui la bolletta sia emessa con cadenza bimestrale farà comunque riferimento la spesa per la materia energia elettrica riferita alla mensilità di ottobre per gli anni 2019 e 2022). Dall’elenco saranno escluse le domande il cui incremento percentuale equivalga ad una somma pari o inferiore a 300,00 euro. Nel caso un’azienda detenga più POD, ovvero punti di fornitura nell’ambito della Regione Veneto, potrà essere presentata un’unica domanda con la somma totale del costo materia prima.

Il pagamento avverrà fino ad esaurimento delle risorse destinate al finanziamento della prestazione in favore delle imprese. Le parti si incontreranno per monitorare l’andamento delle domande pervenute. Le domande delle imprese non in regola con i versamenti EBAV saranno escluse dalla graduatoria.

Le domande di contributo potranno essere inviate ad EBAV da parte di imprese e lavoratori a partire dal mese di novembre 2022 e fino al 13 gennaio 2023.

Aiuti di Stato Covid-19: la versione semplificata del modello di dichiarazione

È online la versione semplificata del modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare alle Entrate entro il 30 novembre 2022. Con il provvedimento del 25 ottobre 2022, n. 398976, l’Agenzia delle entrate ha, infatti, approvato la nuova versione del documento – condivisa con il Dipartimento delle Finanze del Mef nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea – con alcune modifiche che ne rendono più agevole la compilazione.

In particolare, se l’operatore economico si trova nella situazione più frequente, ossia se l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti durante l’emergenza Covid-19 non supera i limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo (800 mila euro fino al 27 gennaio 2021 e 1 milione e 800 mila euro dal 28 gennaio 2021), compilando un’apposita casella è possibile non indicare nel modello l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti. Sono esclusi dall’esonero gli aiuti IMU che vanno comunque indicati nel quadro A. La compilazione semplificata è facoltativa, quindi il dichiarante può comunque compilare l’autodichiarazione secondo le modalità ordinarie (elencando gli aiuti nel quadro A). La presentazione dell’autodichiarazione con il modello aggiornato e con la modalità di compilazione semplificata è consentita a partire dal 27 ottobre 2022. Per i contribuenti che hanno già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello precedente non cambia nulla. Questi contribuenti non sono tenuti a ripresentare il modello nella nuova versione.
Con la dichiarazione sostituiva è possibile attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste. La dichiarazione deve essere inviata entro il 30 novembre 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure, in alternativa, tramite i canali telematici.

Bonus Vista: via libera del Garante privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere positivo sullo schema di decreto del Ministero della salute che prevede l’erogazione di un contributo una tantum di 50 euro per l’acquisto effettuato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive. (GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI – Parere 06 ottobre 2022, n. 319)

Il contributo in favore dei membri di nuclei familiari con Isee non superiore ai 10mila euro sarà attribuito sotto forma di voucher, per chi ne farà richiesta, o come rimborso, per chi ha già effettuato l’acquisto. Entrambe le modalità prevedono che il richiedente si registri su un’applicazione web dedicata, resa disponibile sul sito del Ministero della salute, mediante autenticazione con SPID, CIE o CNS.
Nel caso di attribuzione, il voucher sarà reso disponibile sull’applicazione web, dopo la verifica da parte di INPS del possesso dei requisiti ISEE, mentre il rimborso avverrà sulle coordinate IBAN, fornite al momento della registrazione insieme a copia della fattura o della documentazione, e prevede la comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai rimborsi erogati.
Lo schema di decreto tiene conto delle osservazioni fornite dall’Autorità nel corso delle interlocuzioni intercorse col Ministero per rendere conformi alla normativa privacy i trattamenti previsti, secondo il principio della protezione dati “fin dalla progettazione e per impostazione predefinita”.
Nel parere il Garante ha posto come unica condizione quella di specificare che le modalità e i termini della comunicazione dei rimborsi siano stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.