Circolare n. 7/2018 Decreto Dignità, le misure sul lavoro.

Gentile Cliente,

è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che, con decorrenza dal 14 luglio u.s., tocca alcuni aspetti tecnici in materia di lavoro. Il decreto dovrà ora essere convertito in Legge

Le novità di particolare rilevanza e di maggiore impatto, riguardano il contratto a termine, con il ritorno alle causali e a un aumento dei contributi a carico dei datori di lavoro a partire dal primo rinnovo; la possibile reintroduzione dei voucher in alcuni settori produttivi, agricoltura e commercio; l’introduzione di nuovi incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato.

Il decreto ha lo scopo di sensibilizzare il lavoro precario e di indirizzare i datori di lavoro, verso l’utilizzo di forme contrattuali stabili.

 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – A TERMINE.

Il termine massimo di utilizzo dei contratti a tempo determinato scende da 36 mesi a 24 mesi.

Il numero delle proroghe possibili scende da 5 a 4.

Al contratto può essere apposto un termine, nella prima stipula, non superiore a dodici mesi. Entro questo periodo, dei 12 mesi, i contratti a termine sono liberi dalla causale, mentre in caso di durata iniziale superiore o in presenza di proroghe superiori al 12° mese, i contratti a tempo determinato devono riportare obbligatoriamente una causale che può rientrare tra due diverse opzioni:

  • ragioni oggettive e temporanee, estranee all’ordinaria attività dell’azienda o sostitutive del personale;
  • per picchi di attività imprevisti e temporanei.

L’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnato dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni dall’inizio della prestazione.

L’atto scritto, in caso di rinnovo, riporterà la specificazione delle esigenze in base alle quali è stipulato.

In caso di proroga, l’indicazione delle esigenze o causali sono necessarie solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi e comunque per periodi successivi, oltre l’anno, solo in presenza delle condizioni sopra richiamate come causali.

Dobbiamo distinguere la definizione di proroga del contratto a termine, dal rinnovo del contratto a termine; con la proroga intendiamo lo spostamento in avanti del termine finale del rapporto di lavoro; con rinnovo intendiamo un nuovo contratto a termine stipulato nel rispetto del periodo di 10 o 20 giorni.

Sono esenti da questo obbligo le attività stagionali.

Il primo contratto potrà essere stipulato con un tetto massimo di 24 mesi se viene prevista la causale da subito.

La contribuzione dovuta all’INPS, aumenta di uno 0,5% ad ogni rinnovo o proroga, in aggiunta all’1,4%, già in vigore, sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Il termine per impugnare il contratto da parte del lavoratore dipendente sale da 120 giorni a 180 giorni.

Le nuove disposizioni sono applicabili ai nuovi contratti e ai rinnovi a partire dalla data di entrata in vigore del decreto: 14 luglio 2018.

Ai contratti di somministrazione a tempo determinato, si applicano le stesse norme sopra specificate per i contratti a tempo determinato.

 LICENZIAMENTI

Per i contratti a tutele crescenti, per le aziende sopra i 15 dipendenti, il licenziamento illegittimo, senza la giusta causa o giustificato motivo, richiederanno un indennizzo, da parte del datore di lavoro, che passa da 24 a massimo 36 mensilità, con un minimo che sale da 4 a 6 mensilità.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento per quanto illustrato nella presente informativa.

Cordiali saluti.

Stefano Danieli

per info potrà rivolgersi allo Studio di gestione del personale Centro Più Srl tel. 0458780555 paghe@studiodanieli.net