Circolare n. 6/2018 pagamento retribuzioni in contanti, divieto dal 1 luglio 2018

Gentile Cliente,

come già comunicato in una precedente circolare dello Studio, a far data

dal 1 luglio 2018 il pagamento degli stipendi in contanti sarà vietato.

Dal 1 luglio 2018 le uniche modalità di pagamento consentite saranno:

  • – il bonifico bancario o postale, sul conto corrente identificato dal codice IBAN fornito dal lavoratore;
  • – l’emissione di un assegno circolare o bancario, direttamente al lavoratore;
  • – con strumenti di pagamento elettronico;
  • – pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.

Nessuna esclusione alla disposizione normativa può essere effettuata in relazione anche all’importo basso dello stipendio, agli acconti di stipendio nel mese, alla brevità del rapporto di lavoro, anche se fossero rapporti di lavoro occasionale.

Sono esclusi da questa normativa i rapporti di lavoro domestico.

La norma di riferimento è all’interno della Legge di Bilancio 2018, art. 911 e ss, L. n. 205 del 27/12/2017.

In caso di violazione alla presente disposizione, è prevista una sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 5.000,00.

Si ricorda inoltre che la busta paga, LUL, deve essere consegnata al lavoratore e in caso di verifica, dovrà esserne esibita la ricevuta.

La sottoscrizione della busta per ricevuta, non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

p. Studio Danieli – Centro Più

 

 

per informazioni potrà rivolgersi allo Studio – Centro Più Srl tel. 0458780555 stefanodanieli@studiodanieli.net