Incentivi sicurezza sul lavoro: inoltro domande per il Bando Isi 2021

L’INAIL finanzia gli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso il Bando Isi 2021. Le domande devono essere inoltrate, previa autenticazione, tramite lo sportello informatico, il 16 novembre 2022 dalle ore 11:00 alle 11:20 (INAIL – Comunicato 14 novembre 2022)

Il Bando Isi 2021 ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

DESTINATARI DEI FINANZIAMENTI

L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e anche agli enti del terzo settore limitatamente all’Asse 2 di finanziamento.

PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:
– Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2);
– Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2;
– Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3;
– Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4;
– Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.

RISORSE ECONOMICHE DESTINATE AI FINANZIAMENTI

Le risorse finanziarie destinate dall’Inail, ai progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.
Di tale ripartizione è data evidenza nell’allegato “Isi 2021 – risorse economiche” che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati.
Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’iva, come di seguito riportato.
a) Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 il finanziamento non supera il 65% delle predette spese, fermo restando i seguenti limiti:
– Assi 1, 2, 3, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 5.000,00 euro né superiore a 130.000,00 euro. Non è previsto alcun limite minimo di finanziamento per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’allegato (sub Asse 1.2);
– Asse 4, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 2.000,00 euro né superiore a 50.000,00 euro.
b) Per l’Asse 5 il finanziamento è concesso nella misura del:
– 40% per la generalità delle imprese agricole (sub Asse 5.1)
– 50% per giovani agricoltori (sub Asse 5.2)
e per ciascun progetto il finanziamento non potrà essere inferiore a 1.000,00 euro né superiore a 60.000,00 euro.

MODALITÀ E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Sul portale Inail – nella sezione Accedi ai Servizi Online – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.
La domanda compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento “Regole Tecniche e modalità di svolgimento”.
Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l’apposita funzione on line di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

Sottoscritto il CCNL Comparto Istruzione e ricerca 2019-2021

Sottoscritto l’accordo per erogare l’anticipazione della parte economica del Comparto Istruzione e ricerca 2019-2021

Il contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto:
– scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie, le istituzioni educative, nonché ogni altro tipo di scuola statale.
– “AFAM”: le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di danza, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori di studi musicali.
– università;
– enti di ricerca
L’accordo, il cui testo è stato inviato al Ministero dell’Economia per l’approvazione, è in attesa di un passaggio definito “tecnico” in Consiglio dei Ministri e del successivo “bollo” della Corte dei Conti che certificherà l’intesa tra governo e sindacati.
Tale approvazione dovrebbe avvenire entro la prossima settimana, per cui l’Aran ha già mandato le tabelle con aumenti e arretrati al Ministero dell’Economia per l’approvazione.
Gli stipendi tabellari e i relativi importi annui lordi degli stipendi tabellari sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, a decorrere dall’1/1/2019, 1/1/2020 e 1/1/2021.
Inoltre, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL, l’elemento perequativo una tantum cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare.

INPS: pensione e redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2021

I titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2021, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 30.11.2022, data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2021 (Messaggio n. 4101/2022).

 

Sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione, perchè non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo: i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994, i titolari di pensione di vecchiaia; i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro, i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni.
Coloro che non si trovano nelle condizioni menzionate devono effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo, conseguiti nel 2021, entro il 30.11.2022. I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.

Il pensionato può accedere alle prestazioni e ai servizi dell’Inps tramite il sito www.inps.it utilizzando SPID, oltre alla Carta Nazionale dei Servizi o alla Carta di Identità Elettronica.
L’interessato, qualora non possegga idonee credenziali di accesso, potrà fare richiesta dello SPID tramite gli Identity Provider elencati nel sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) all’indirizzo: https://www.spid.gov.it/.
Il pensionato, una volta autenticatosi con le proprie credenziali sul sito www.inps.it,può accedere all’elenco “Prestazioni e servizi” e selezionare la voce “Dichiarazione Reddituale – RED Semplificato” (per la dichiarazione RED).
Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: 2022 (dichiarazione redditi per l’anno 2021).
I cittadini in possesso di SPID, di Carta Nazionale dei Servizi o di Carta di Identità Elettronica possono rendere la dichiarazione reddituale anche attraverso il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) e al numero 06 164 164 (da rete mobile con costi variabili in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico).
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, e il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).

CCNL Pulizia Confartigianato: le nuove retribuzioni

CCNL Pulizia Confartigianato: le nuove retribuzioni

Sottoscritto il verbale contenente le nuove retribuzioni per i dipendenti dalle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

L’accordo integrativo all’Ipotesi di accordo sottoscritta lo scorso ottobre, ha previsto  un incremento retributivo pari a euro 120,00 riferito al 5° Livello, con le seguenti decorrenze: 60 euro a partire dal 1° novembre 2022, 30 euro dal 1° luglio 2023, 20 euro dal 1° Luglio 2024,10 euro dal 1° dicembre 2024.

Livello

Retribuzione Tabellare in vigore

Incremento a regime

Retribuzione tabellare a regime

1 1.458,22 € 152,84 € 1.611,06 €
2 1.336,73 € 140,09 € 1.476,82 €
3S 1.295,62 € 135,79 € 1.431,41 €
3 1.251,24 € 131,14 € 1.382,38 €
4 1.182,82 € 123,96 € 1.306,78 €
5 1.144,97 € 120,00 € 1.264,97 €
6 1.102,94 € 115,60 € 1.218,54 €

Livello

Retribuzione Tabellare

al 31 ottobre 2022

Prima tranche di incremento

dal 1° novembre 2022

Retribuzione tabellare

dal 1° novembre 2022

1 1.458,22 € 76,42 € 1.534,64 €
2 1.336,73 € 70,05 € 1.406,78 €
3S 1.295,62 € 67,89 € 1.363,51 €
3 1.251,24 € 65,57 € 1.316,81 €
4 1.182,82 € 61,98 € 1.244,80 €
5 1.144,97 € 60,00 € 1.204,97 €
6 1.102,94 € 57,80 € 1.160,74 €

Livello

Retribuzione Tabellare

al 30 giugno 2023

Seconda tranche di incremento

dal 1° luglio 2023

Retribuzione tabellare

dal 1° luglio 2023

1 1.534,64 € 38,21 € 1.572,85 €
2 1.406,78 € 35,02 € 1.441,80 €
3S 1.363,51 € 33,95 € 1.397,46 €
3 1.316,81 € 32,78 € 1.349,59 €
4 1.244,80 € 30,99 € 1.275,79 €
5 1.204,97 € 30,00 € 1.234,97 €
6 1.160,74 € 28,90 € 1.189,64 €

Livello

Retribuzione Tabellare

al 30 giugno 2024

Terza tranche di incremento

dal 1° luglio 2024

Retribuzione tabellare

dal 1° luglio 2024

1 1.572,85 € 25,47 € 1.598,32 €
2 1.441,80 € 23,35 € 1.465,15 €
3S 1.397,46 € 22,63 € 1.420,09 €
3 1.349,59 € 21,86 € 1.371,45 €
4 1.275,79 € 20,66 € 1.296,45 €
5 1.234,97 € 20,00 € 1.254,97 €
6 1.189,64 € 19,27 € 1.208,91 €

Livello

Retribuzione Tabellare

al 30 novembre 2024

Quarta tranche di incremento

dal 1° dicembre 2024

Retribuzione tabellare

dal 1° dicembre 2024

1 1.598,32 € 12,74 € 1.611,06 €
2 1.465,15 € 11,67 € 1.476,82 €
3S 1.420,09 € 11,32 € 1.431,41 €
3 1.371,45 € 10,93 € 1.382,38 €
4 1.296,45 € 10,33 € 1.306,78 €
5 1.254,97 € 10,00 € 1.264,97 €
6 1.208,91 € 9,63 € 1.218,54 €

A decorrere dal 1° novembre 2022 verrà, inoltre, corrisposto a titolo di indennità speciale un importo mensile differenziato per ciascun livello retributivo secondo gli importi e le scadenze indicate di seguito.

 

Livello

Importi in vigore

dal 1° novembre 2022

Importi in vigore

dal 1° dicembre 2024

1 126,55 € 131,55 €
2 108,58 € 113,58 €
3S 104,86 € 109,86 €
3 96,81 € 101,81 €
4 88,73 € 93,73 €
5 83,17 € 88,17 €
6 76,97 € 81,97 €

I lavoratori dipendenti delle imprese che non versano alla bilateralità hanno diritto ad un ulteriore elemento retributivo, non assorbibile, pari a 30,00 euro lordi mensili denominato Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.)

Validità della prova di residenza fiscale all’estero in lingua straniera

La Corte di Cassazione ha affermato che in tema di tassazione dei redditi delle persone fisiche, ai fini della prova della residenza fiscale all’estero, che escluda l’imponibilità dei redditi in Italia, i documenti prodotti dal contribuente in lingua straniera devono ritenersi validamente acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione allorché il giudice sia in grado di comprenderne il significato. (Corte di Cassazione – Sentenza 09 novembre 2022, n. 33079).

L’Agenzia delle Entrate ha contestato al contribuente maggiore IRPEF a seguito dell’omessa dichiarazione di redditi di lavoro dipendente corrisposti dalla SIAE.
Il contribuente risultava cancellato dall’anagrafe della popolazione residente nel 1989, emigrato in Svizzera nel 1989 ed iscritto all’A.I.R.E nel 1990, ma secondo l’Agenzia delle Entrate doveva ritenersi fiscalmente residente in Italia nell’anno d’imposta in questione, essendo nel territorio dello Stato proprietario di immobili, intestatario di utenze elettriche e telefoniche e titolare di partita IVA aperta nel 2000, ed avendo legami familiari con la moglie, non legalmente separata, ed i figli, residenti in Italia.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso del contribuente sulla base della documentazione di prova dell’effettiva residenza in Svizzera prodotta dal contribuente in lingua straniera.
La decisione è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate ritenendo che la documentazione prodotta dal contribuente dovesse ritenersi inammissibile ai fini della prova contraria, in quanto scritta in lingua diversa da quella italiana, contrariamente a quanto prescrivono gli artt. 122 e 123 cod. proc. civ..

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari, ritenendo valida e utilizzabile la documentazione di prova redatta in lingua straniera, anche in assenza di traduzione in lingua italiana.
I giudici della Suprema Corte hanno affermato che l’obbligatorietà della lingua italiana, previsto dalle norme processuali, si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti esibiti dalle parti, sicché, quando siffatti documenti risultino redatti in lingua straniera, il giudice ha la facoltà, e non l’obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, di cui può farsi a meno allorché trattasi di un testo di facile comprensibilità, sia da parte dello stesso giudice che dei difensori.
Pertanto la produzione di documenti redatti in lingua straniera, e non muniti contestualmente di traduzione allegata, non è vietata dall’ordinamento processuale e non può quindi ritenersi ex se nulla, né comunque “inutilizzabile”, categoria di matrice penalistica che comunque, ove pure la si voglia trasferire nel contesto del giudizio civile, non può prescindere da un riferimento normativo, assente nel caso di specie.
Dalla ritualità della produzione istruttoria dei documenti di prova, in tema di valutazione delle prove, la normativa processuale che prescrive l’uso della lingua italiana in tutto il processo, non esonera il giudice dall’obbligo di prendere in considerazione qualsiasi elemento probatorio decisivo, ancorché espresso in lingua diversa da quella italiana, restando affidato al suo potere discrezionale il ricorso ad un interprete a seconda che sia o meno in grado di comprenderne il significato o che in ordine ad esso sorgano contrasti tra le parti.
In altri termini, la discrezionalità del giudicante, rispetto alla nomina o meno di un traduttore, dipende dalla sua possibilità, o meno, di comprendere comunque il significato del documento in lingua straniera, pur in assenza di una traduzione.
La Corte di Cassazione precisa che tali conclusioni, applicate al processo civile, possono trasferirsi anche al processo tributario, per effetto del rinvio generale sussidiario alle norme del codice di procedura civile (i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile) ed in difetto di ragioni di incompatibilità della normativa processuale civile con la disciplina specifica del rito tributario.
La Corte di Cassazione ha dunque affermato il seguente principio di diritto: “ai sensi degli artt. 122 e 123 cod. proc., applicabili ex art. 1, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 al giudizio tributario, anche in quest’ultimo, come in quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non per i documenti prodotti dalle parti. I quali, se redatti in lingua straniera, devono pertanto ritenersi acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione, avendo il giudice la facoltà, ma non l’obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti, o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte”.