Regime di solidarietà negli appalti: prestazione di più servizi di logistica

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che anche in caso di appalti di più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni, trovano applicazione i principi generali di tutela dei lavoratori negli appalti e, in particolare, il regime di solidarietà (Interpello 17 ottobre 2022, n. 1).

Il regime di responsabilità solidale negli appalti stabilisce che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

In seguito all’introduzione dell’articolo 1677-bis del codice civile che disciplina la prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose sono sorti dubbi circa l’applicazione del regime di solidarietà previsto per gli appalti.
La disposizione, introdotta con effetto dal 1° gennaio 2022, stabilisce che “e l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili.”.
In sostanza, il legislatore ha voluto riconoscere e tipizzare una tipologia contrattuale ormai largamente diffusa nella prassi operativa qual è il contratto di appalto per prestazione di più servizi di logistica.
Secondo il Ministero, tale figura contrattuale configura un’ipotesi di contratto di appalto di servizi, sia in considerazione della collocazione della norma nel titolo III Capo VII del Codice civile, che reca le disposizioni in materia di appalto, sia in base allo stesso tenore letterale dell’articolo 1677-bis c.c. che stabilisce l’applicazione delle norme relative al contratto di trasporto solo “in quanto compatibili”.

In merito all’applicazione del regime di solidarietà al contratto di trasporto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha in precedenza precisato che la disciplina deve ritenersi applicabile sia nel caso si accerti il compimento di attività ulteriori ed aggiuntive che esulano dallo schema tipico del trasporto, sia nel cd. “appalto di servizi di trasporto” che, per come configurato dalla giurisprudenza, si caratterizza per “la predeterminazione e la sistematicità dei servizi, accompagnate dalla pattuizione di un corrispettivo unitario e dall’assunzione dei rischi da parte del trasportatore.
Secondo il Ministero la nuova disciplina contenuta nell’articolo 1677-bis c.c. non pregiudica il predetto orientamento, in quanto l’applicazione delle specifiche disposizioni in materia di contratto di trasporto è sottoposta a un vaglio di compatibilità che comunque deve tenere conto del fatto che il contratto di servizi oggetto dell’articolo 1677-bis c.c. rientra nel genus dei contratti di appalto ed è, quindi, regolato in via principale dalla relativa disciplina.
Un simile vaglio di compatibilità non consente di escludere il regime di solidarietà nelle “prestazioni di più servizi riguardanti il trasferimento di cose” sia perché l’esclusione sarebbe incoerente con la disciplina generale dell’appalto, sia perché introdurrebbe una irragionevole riduzione di tutela per il lavoratore impegnato nelle sole attività di trasferimento di cose dedotte in un contratto di appalto.
Ciò in quanto il regime di solidarietà negli appalti svolge un ruolo fondamentale nella tutela dei lavoratori impiegati in un contratto di appalto, ampliando la responsabilità solidale del committente, il quale risponde in solido con l’appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per i crediti retributivi e contributivi del lavoratore che abbia prestato la propria opera nell’esecuzione dell’appalto.

D’altronde, la giurisprudenza, anche costituzionale, in materia di solidarietà negli appalti, ha ribadito la necessità di un’interpretazione estensiva del regime di solidarietà, perché finalizzata a garantire ai lavoratori una tutela adeguata, evitando che “i meccanismi di decentramento produttivo e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale”.
In conclusione, deve ritenersi che anche in caso di appalti di più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni, debba continuare a trovare applicazione l’articolo 29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, senza che la previsione contenuta nell’articolo 1677-bis c.c. possa far venire meno tale generale forma di tutela per queste categorie di appalti.

Regolamentata l’assistenza sanitaria per i dirigenti Federalberghi

Con accordo del 4 ottobre 2022 è stata modificata la disciplina dell’assistenza sanitaria integrativa (Fondo Mario Besusso – FASDAC) per i dirigenti delle aziende alberghiere.

A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo “Mario Besusso”) integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1° gennaio 2022 è fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:
a) 5,29% (5,50% fino al 30 settembre 2021, 5,51% fino al 30 dicembre 2021.) a carico dell’azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo del premio annuo a copertura della garanzia Long Term Care (Importi che non rilevano ai fini del superamento del massimale di deducibilità di cui all’art. 51 comma 2 lettera a), del TUIR) pari a 206,60 euro annui;
b) 2,78% (Importi che non rilevano ai fini del superamento del massimale di deducibilità di cui all’art. 51 comma 2 lettera a), del TUIR) (A decorrere dal 1° gennaio 2007, 1,10%; elevato ai 2,41%, in ragione d’anno, dal 1° ottobre 2011 ; al 2,46% dal 1° gennaio 2014; al 2,51% dal 1° gennaio 2018; al 2,56% dal 1° ottobre 2021) a carico dell’azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa;
c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.
II contributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
Hanno diritto alle prestazioni del Fondo anche i familiari del dirigente individuati dal regolamento, ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria che sono riservati ai soli dirigenti in servizio, ai prosecutori volontari e, dal 1° gennaio 2022, agli iscritti pensionati.
Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS (o dì altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l’iscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
La contribuzione a carico del prosecutore volontario è pari alla somma degli importi dovuti al Fondo dal dirigente in attività e dall’azienda.
A decorrere dal 1° gennaio 2018 la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 2.054,00 (Euro 877,98 a decorrere dal 1° gennaio 2002; euro 1.985,13 dal 1° ottobre 2011 ; euro 2.008,10 dal 1°gennaio 2014; euro 2.032,00 dal 1° gennaio 2016) euro. Tale importo è soggetto a rivalutazione tenendo conto anche delle esigenze di equilibrio tecnico del Fondo.
A decorrere dal 1° luglio 2004, si stabilisce l’introduzione di un contributo a carico dei superstiti che beneficiano dell’assistenza sanitaria ai sensi del regolamento del Fondo, pari al 60% – con gli opportuni arrotondamenti – di quello previsto a carico dei dirigenti pensionati.

INPS: lavoratori dello spettacolo e maternità

A decorrere dal 1° luglio 2022, per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, l’importo massimo della retribuzione giornaliera previsto ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità è elevato a 120 euro; l’Inps fornisce chiarimenti in merito.

Le domande di indennità che hanno a oggetto periodi di maternità o paternità dei lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo determinato ricadenti, interamente o parzialmente, nel periodo di vigenza della novella normativa (dal 1° luglio 2022), sono liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 120 euro.
Le domande aventi a oggetto periodi di maternità o paternità interamente antecedenti al 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del precedente importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 100 euro.
Le domande di indennità aventi a oggetto periodi di congedo parentale dei lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo determinato interamente ricadenti prima del 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del precedente importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 100 euro; mentre le domande aventi a oggetto periodi di congedo parentale con decorrenza a partire dal 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 120 euro.
Le domande di indennità relative a periodi di congedo parentale ricadenti in parte nel periodo antecedente il 1° luglio 2022 e in parte dopo tale data, sono suddivise liquidando ciascun periodo secondo l’importo massimo della retribuzione giornaliera vigente al momento della fruizione (Messaggio 17 ottobre 2022, n. 3767).

Le retribuzioni per gli imbarcati su natanti esercenti pesca marittima

Le retribuzioni per gli imbarcati su natanti esercenti pesca marittima

 

Pubblicate le tabelle retributive per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima

L’accordo firmato nelle scorse settimane ha previsto aumenti retributivi del 3% dal 1/10/2022 al 30/9/2023 e del 3,5% dal 1/10/2023

TABELLE RETRIBUTIVE – Costiera Locale

 

Costiera Locale dal 1/10/2022 al 30/9/2023 aumento 3%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante – Motorista capopesca 118 1.022,10 232,02 135,34 1.389,47
Marinaio polivalente 105 909,50 213,25 124,40 1.247,15
Marinaio 102 883,51 208,92 121,87 1.214,30
Giovanotto 101 874,85 207,48 121,03 1.203,35
Mozzo 100 866,19 206,03 120,19 1.192,41

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante – Motorista capopesca 118 1.509,77 370,00 1.759,47 120,31
Marinaio polivalente 105 1.357,72 370,00 1.617,15 110,57
Marinaio 102 1.322,63 370,00 1.584,30 108,33
Giovanotto 101 1.310,93 370,00 1.573,35 107,58
Mozzo 100 1.299,24 370,00 1.562,41 106,83

Costiera Locale dal 1/10/2023 aumento 3,5%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante – Motorista capopesca 118 1.056,83 237,81 138,72 1.433,36
Marinaio polivalente 105 940,40 218,40 127,40 1.286,20
Marinaio 102 913,53 213,92 124,79 1.252,24
Giovanotto 101 904,58 212,43 123,92 1.240,92
Mozzo 100 895,62 210,94 123,05 1.229,60

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante – Motorista capopesca 118 1.556,66 370,00 1.803,36 123,31
Marinaio polivalente 105 1.399,45 370,00 1.656,20 113,24
Marinaio 102 1.363,16 370,00 1.622,24 110,92
Giovanotto 101 1.351,07 370,00 1.610,92 110,15
Mozzo 100 1.338,98 370,00 1.599,60 109,37

TABELLE RETRIBUTIVE – Costiera Ravvicinata

Costiera Ravvicinata dal 1/10/2022 al 30/9/2022 aumento del 3%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante – Motorista capopesca 132 1.143,37 252,23 147,13 1.542,73
Marinaio polivalente 120 1.039,43 234,90 137,03 1.411,36
Marinio 115 996,12 227,69 132,82 1.356,62
Giovanotto 103 892,18 210,36 122,71 1.225,25
Mozzo 100 866,19 206,03 120,19 1.192,41

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante – Motorista capopesca 132 1.673,52 370,00 1.912,73 130,79
Marinaio polivalente 120 1.533,16 370,00 1.781,36 121,80
Marinio 115 1.474,68 370,00 1.726,62 118,06
Giovanotto 103 1.334,33 370,00 1.595,25 109,08
Mozzo 100 1.299,24 370,00 1.562,41 106,83

Costiera Ravvicinata dal 1/10/2023 aumento 3,5%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante – Motorista capopesca 132 1.182,22 258,70 150,91 1.591,83
Marinaio polivalente 120 1.074,74 240,79 140,46 1.456,00
Marinio 115 1.029,96 233,33 136,11 1.399,40
Giovanotto 103 922,49 215,41 125,66 1.263,56
Mozzo 100 895,62 210,94 123,05 1.229,60

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante – Motorista capopesca 132 1.725,97 370,00 1.961,83 134,14
Marinaio polivalente 120 1.580,85 370,00 1.826,00 124,85
Marinio 115 1.520,38 370,00 1.769,40 120,98
Giovanotto 103 1.375,26 370,00 1.633,56 111,70
Mozzo 100 1.338,98 370,00 1.599,60 109,37

 

TABELLE RETRIBUTIVE – Mediterranea o d’altura

Mediterranea o d’altura dal 1/10/2022 al 30/9/2023 aumento del 3%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante – Motorista capopesca 146 1.264,65 272,44 158,92 1.696,02
Marinaiopolivalente 134 1.160,71 255,12 148,82 1.564,65
Marinio 129 1.117,40 247,90 144,61 1.509,91
Giovanotto 107 926,84 216,14 126,08 1.269,06
Mozzo 104 900,85 211,81 123,55 1.236,21

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante – Motorista capopesca 146 1.837,29 370,00 2.066,02 141,27
Marinaiopolivalente 134 1.696,93 370,00 1.934,65 132,28
Marinio 129 1.638,45 370,00 1.879,91 128,54
Giovanotto 107 1.381,13 370,00 1.639,06 112,07
Mozzo 104 1.346,04 370,00 1.606,21 109,83

Mediterranea o d’altura dal 1/10/2023 aumento 3,5%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante – Motorista capopesca 146 1.307,63 279,60 163,10 1.750,33
Marinaiopolivalente 134 1.200,15 261,69 152,65 1.614,50
Marinio 129 1.155,37 254,23 148,30 1.557,90
Giovanotto 107 958,33 221,39 129,14 1.308,86
Mozzo 104 931,46 216,91 126,53 1.274,90

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante – Motorista capopesca 146 1.895,31 370,00 2.120,33 144,98
Marinaiopolivalente 134 1.750,19 370,00 1.984,50 135,69
Marinio 129 1.689,72 370,00 1.927,90 131,82
Giovanotto 107 1.423,65 370,00 1.678,86 114,79
Mozzo 104 1.387,37 370,00 1.644,90 112,47

TABELLE RETRIBUTIVE – Oceanica

Oceanica dal 1/10/2022 al 30/9/2023 aumento del 3%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Festività mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante 310 2.688,62 509,77 647,02 297,37 4.142,78
Direttore di macchina 238 2.064,17 405,69 514,92 236,66 3.221,44
1° ufficiale 195 1.691,23 343,54 436,03 200,40 2.671,20
2° ufficiale 178 1.543,79 318,97 404,84 186,06 2.453,66
Nostromo 155 1.344,31 285,72 362,64 166,67 2.159,34
Marinaio/retiere 145 1.257,58 271,26 344,30 158,24 2.031,38
Giovanotto 121 1.049,43 236,57 300,26 138,00 1.724,27
Mozzo 114 988,72 226,45 287,42 132,10 1.634,69

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante 310 4.455,03 370,00 4.512,78 312,25
Direttore di macchina 238 3.469,94 370,00 3.591,44 248,50
1° ufficiale 195 2.881,63 370,00 3.041,20 210,43
2° ufficiale 178 2.649,04 370,00 2.823,66 195,38
Nostromo 155 2.334,36 370,00 2.529,34 175,01
Marinaio/retiere 145 2.197,54 370,00 2.401,38 166,16
Giovanotto 121 1.869,18 370,00 2.094,27 144,91
Mozzo 114 1.773,40 370,00 2.004,69 138,71

TABELLE RETRIBUTIVE – Oceanica

Oceanica dal 1/10/2023 aumento 3,5%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Festività mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante 310 2.779,99 525,00 666,34 306,25 4.277,59
Direttore di macchina 238 2.134,32 417,39 529,76 243,48 3.324,94
1° ufficiale 195 1.748,71 353,12 448,19 205,99 2.756,00
2° ufficiale 178 1.596,25 327,71 415,94 191,16 2.531,06
Nostromo 155 1.390,00 293,33 372,31 171,11 2.226,75
Marinaio/retiere 145 1.300,32 278,39 353,34 162,39 2.094,43
Giovanotto 121 1.085,09 242,52 307,81 141,47 1.776,89
Mozzo 114 1.022,32 232,05 294,53 135,36 1.684,27

 

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante 310 4.599,17 370,00 4.647,59 321,58
Direttore di macchina 238 3.580,60 370,00 3.694,94 255,66
1° ufficiale 195 2.972,29 370,00 3.126,00 216,30
2° ufficiale 178 2.731,80 370,00 2.901,06 200,73
Nostromo 155 2.406,42 370,00 2.596,75 179,68
Marinaio/retiere 145 2.264,96 370,00 2.464,43 170,52
Giovanotto 121 1.925,44 370,00 2.146,89 148,55
Mozzo 114 1.826,41 370,00 2.054,27 142,14

INPS: indennità una tantum 150 euro e compensazione del credito sul flusso UniEmens

L’Inps ha fornito alcune istruzioni sull’indennità una tantum pari a 150 euro per i lavoratori dipendenti (Circolare 17 ottobre 2022, n. 116).

 

Nel dettaglio, i datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nella denuncia di competenza del mese di novembre 2022, valorizzano all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “L033”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18 del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno/mese “2022/11”;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo da recuperare.
I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l’indennità pagata ai lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di novembre 2022, nelle denunce “PosAgri” del mese di riferimento delle competenze di novembre 2022, valorizzano in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “X”, che assume il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144”.
Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “X” deve essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare.
Il codice retribuzione “X” può essere valorizzato esclusivamente per gli operai a tempo indeterminato, stante l’inapplicabilità dell’istituto della compensazione per gli operai agricoli a tempo determinato.