Rivalutazione pensioni e prestazioni assistenziali per il 2023: le indicazioni dell’INPS

L’Istituto illustra le operazioni effettuate in materia di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel nuovo anno (INPS, circolare 22 dicembre 2022, n. 135).

L’INPS ricapitola gli interventi effettuati per il rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2023. Innanzitutto, sul piano della rivalutazione dei trattamenti previdenziali, l’INPS segnala che ai sensi dell’articolo 2,del  decreto 10 novembre 2022, emanato dal Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3% dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.

Inoltre, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021 è determinata in misura pari a + 1,9% dal 1° gennaio 2022.

La nuova misura dell’assegno per l’assistenza personale e continuativa che l’Istituto eroga ai pensionati per inabilità, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è pari ad euro 585,51. A questa prestazione, tramite successiva ricostituzione d’ufficio, verrà riconosciuto l’incremento spettante per il biennio 2021-2022. I trattamenti minimi delle pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi, dal 1° gennaio 2022, corrispondono a 525,38 euro, mentre dal 1° gennaio 2023 saranno di 563,74 euro.

La rivalutazione provvisoria 2023 è stata attribuita in misura pari al 100% a tutti i beneficiari il cui importo cumulato di pensione sia compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo in pagamento nell’anno 2022 (pari a 2.101,52 euro).

La circolare INPS in commento, elenca quindi i trattamenti sui quali sono stati operati interventi di rivalutazione:

– pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari;

pensioni e assegni sociali;

– pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti

– pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche.

L’Istituto ha comunicato, inoltre, gli interventi effettuati per le pensioni della Gestione privata contestualmente alle operazioni di rivalutazione, in relazione ai beneficiari e alle scadenze, e per le pensioni della Gestione pubblica (indennità integrativa speciale, esenzione fiscale per le vittime del dovere, ecc.).

Infine, nella citata circolare, si trovano indicazioni sul calendario dei pagamenti delle prestazioni e sulla loro gestione fiscale.

 

 

CCNL Chimica-Industria: contributo straordinario dei lavoratori non iscritti alle OO.SS.

Previsto per il mese di marzo 2023 il contributo straordinario

Con la Circolare del 6 dicembre 2022, è stato reso noto da Federchimica-Confindustria, l’accordo relativo al contributo straordinario di 23,00 euro corrisposto dai lavoratori non iscritti alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, per il rinnovo contrattuale.
In applicazione dell’art.57 del predetto contratto, sono stati definiti, i modi ed i tempi relativi al prelievo ed al versamento dell’importo.
A tal proposito, le Aziende realizzeranno tale ritenuta, sulla retribuzione netta del mese di marzo 2023, dei lavoratori non iscritti ad alcuna delle Organizzazioni Sindacali tra Filctem-Cigl, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, Ugl-Chimici, Failc-Confail, Fialc-Cisal, che non abbiano manifestato per iscritto, entro e non oltre il 28 febbraio 2023, la non accettazione della medesima; mentre, nei confronti di coloro risultanti iscritti alle richiamate OO.SS., questa sarà solo indicata, ma non effettuata.
I Sindacati hanno concordato inoltre, di far affluire tutti i contributi su un unico conto corrente bancario, provvedendo poi, la banca, ad accreditare loro, le relative quote, secondo le percentuali di ripartizione tra gli stessi stabilite.
Da ultimo, Federchimica e Farmindustria, prendendo atto dell’Intesa raggiunta tra tutte le Organizzazioni firmatarie, hanno definito con le stesse, le modalità per l’attuazione, in sede aziendale, di quanto concordato.

 

CCNL Consorzi ed Enti di industrializzazione: nuovi minimi retributivi da gennaio 2023

Previsti incrementi salariali a partire da gennaio 2023

Con la sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i Consorzi e gli Enti di Industrializzazione aderenti alla FICEI, siglato in data 5 agosto 2022, tra FICEI e FP-CGIL, FPS-CISL, UIL FPL e FINDICI, si sono definiti i nuovi minimi retributivi decorrenti dal 1° gennaio 2023, come riportati nella tabella sottostante:

 

Livello Minimo
Q2 3.503,77
Q1 3.364,85
C3 3.282,40
C2 3.157,26
C1 2.748,81
B3 2.381,73
B2 2.313,56
B1 2.156,17
A3 2.102,15
A2 2.023,48
A1 1.900,75

CCNL Istituti Investigativi (Federpol): rinnovato il contratto

Previsti aumenti salariali e maggiore flessibilità per andare incontro alle esigenze dei lavoratori 

Nei giorni scorsi a Roma è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dagli istituti investigativi privati e dalle agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare. Al tavolo erano presenti i maggiori rappresentanti di Fesica, Confsal, Federpol Italia, Sistema Impresa ed Ebiten.
Il contratto è stato rinnovato dalle parti sociali con l’intento di andare incontro alle esigenze degli investigatori privati, ovvero ponendo maggiore attenzione alla flessibilità, ma soprattutto alla necessità di maggiore liquidità in un momento così delicato come quello sta attraversando l’Italia e l’Europa.
In sostanza, ha affermato il segretario della Fesica, sono stati aumentati tutti i parametri di ogni livello delle tabelle salariali, unendo anche quella flessibilità di cui il lavoratore moderno ha sempre più bisogno in linea con i dettati della società di oggi.

Proroga della Decontribuzione Sud e aumento dei massimali di aiuto

La Commissione europea, con sua decisione del 6 dicembre 2022, ha prorogato l’applicabilità della Decontribuzione Sud al 31 dicembre 2023 e innalzato i massimali di erogazione degli aiuti (INPS, messaggio 21 dicembre 2022, n. 4593).

Si tratta della misura di esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, del D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126/2020, introdotta in favore dei territori svantaggiati del Mezzogiorno.

 

La legge di Bilancio 2021, come già noto, ha esteso l’applicazione della Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2029. L’esonero contributivo in questione è modulato nelle seguenti misure: 30% fino al 31 dicembre 2025, 20% per gli anni 2026 e 2027, 10% per gli anni 2028 e 2029. 

 

L’INPS ha reso noto che la Commissione europea, con la decisione C(2022) 9191 final del 6 dicembre 2022, ha prorogato l’applicabilità della decontribuzione in oggetto al 31 dicembre 2023. La Commissione, infatti, ha ritenuto che le misure di sostegno nazionali possano aiutare effettivamente le imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell’economia causate dall’aggressione russa all’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea o dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate finora dalla Russia, preservando i livelli di occupazione. In forza della suddetta autorizzazione, pertanto, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione fino al mese di competenza dicembre 2023.

 

Inoltre, con la medesima decisione di cui sopra detto, la Commissione europea ha anche innalzato il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel Temporary Crisis Framework, portandolo a 300.000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura e a 2 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

 

In proposito, l’Istituto ha chiarito che, se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà, comunque, mai essere superato l’importo massimo complessivo di 2 milioni di euro per datore di lavoro.

 

Si ricorda che la decontribuzione in trattazione non può trovare applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2021.

 

Riguardo alle modalità di fruizione della misura, l’INPS ha già fornito le indicazioni in proposito a cui viene fatto rinvio (si veda, da ultimo, la circolare n. 90/2022).